Corte costituzionale
Sentenza n. 78/1977
Corte cost., sent. 12 maggio 1977, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/1977
- Data di deposito
- 12 maggio 1977
- Data di decisione
- 11 maggio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:78
Norme oggetto del giudizio
- art. 177, ultimo co., codice penale
- art. 177, comma 1, codice penale
- art. 578, codice di procedura penale 1930
- art. 635, e segg., codice di procedura penale 1930
- art. 648, e segg., codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8831
L'istituto della liberazione condizionale, la cui disciplina non e' stata, sotto il profilo qui considerato, modificata ne' dalla legge 12 febbraio 1975, n. 6 (norme in tema di liberazione condizionale), ne' dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), comporta la sospensione della esecuzione di parte della pena, non la sua estinzione, che si verifica solo alla scadenza del relativo termine. Cio' risulta altresi' dalla disposizione dell'art. 177, primo comma, codice penale (confermata anche dall'art. 5 della legge 12 febbraio 1975, n. 6), per cui la liberazione stessa puo' essere revocata qualora la persona liberata commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisca agli obblighi inerenti alla liberta' vigilata, con gli effetti ivi previsti per l'ulteriore esecuzione della pena. In conformita' a questi principi l'art. 230, n. 2, del codice penale dispone che la liberta' vigilata deve essere sempre ordinata quando il condannato e' ammesso alla liberazione condizionale; e l'art. 177 dello stesso codice coerentemente stabilisce, all'ultimo comma, che decorso tutto il tempo della pena inflitta, (ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo), senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca della liberazione condizionale, la pena rimane estinta, e sono revocate le misure di sicurezza personale ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo. E' evidente che non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., per l'asserita disparita' di trattamento rispetto alle altre persone sottoposte alla medesima misura di sicurezza della liberta' vigilata, ai sensi degli artt. 228 e seguenti del codice penale. Trattasi infatti della liberta' vigilata di un condannato a cui e' stata concessa la liberazione condizionale; e questa Corte ha gia' avuto occasione di rilevare come il potere di revoca anticipata, non possa estendersi a questa fattispecie, "per l'impossibilita' di assimilare la comune figura della liberta' vigilata a quella particolare conseguente alla liberazione condizionale, che necessariamente nel sistema legislativo vigente, deve durare tanto quanto dura il periodo della liberazione condizionale" (sentenza n. 11 del 1970).
Massima n. 8832
La disposizione dell'art. 177, ultimo comma, non confligge con l'art. 24 della Costituzione, dato che il soggetto ammesso a liberazione condizionale e sottoposto alla liberta' vigilata non puo' certo dirsi sottratto alla tutela giurisdizionale, che gli e' garantita dalla facolta' di ricorso al giudice di sorveglianza, i cui provvedimenti, a norma degli artt. 635 e seguenti del codice di procedura penale, debbono essere motivati e sono suscettibili di impugnazione (sentenza n. 53 del 1968). La violazione dell'art. 24 non sussiste nemmeno come effetto dell'esclusione della possibilita' di riesame, da parte del giudice di sorveglianza, della pericolosita' sociale del sottoposto: trattandosi, in questa particolare applicazione, di una misura non revocabile e non prorogabile, non puo' esservi luogo ad accertamenti sulla pericolosita', il cui riesame da parte del giudice e' previsto dalla legge solo in relazione ad eventuali ulteriori provvedimenti circa la durata delle misure di sicurezza, che nell'ipotesi della liberazione condizionale, non possono essere adottati. Ne' puo' ravvisarsi deroga alcuna al principio della precostituzione del giudice, di cui all'art. 25 Cost., per il fatto che, quando sia decorso il tempo della pena inflitta, la revoca della misura di sicurezza, effetto automatico della declaratoria di estinzione della pena, compete al giudice della esecuzione anziche' al giudice di sorveglianza (art. 578 c.p.p.).
Massima n. 8833
Deve escludersi che il regime della liberta' vigilata per i condannati ammessi a liberazione condizionale, non consentendo la revocabilita' anticipata, ne renda inattuabile la rieducazione e l'emenda, con violazione del principio sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione. A parte il fatto che tale principio si riferisce soltanto alle pene, deve ricordarsi che il regime proprio della liberta' vigilata, secondo quanto risulta dalle disposizioni degli artt. 648 e seguenti c.p.p., e' precisamente diretto, oltre che al controllo del comportamento del vigilato, anche al fine della graduale rieducazione e del cauto reinserimento sociale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177, ultimo comma, del codice penale, sollevata dalla ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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