Corte costituzionale
Sentenza n. 107/1977
Corte cost., sent. 2 giugno 1977, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/1977
- Data di deposito
- 2 giugno 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 10, legge n. 590 del 26 maggio 1965
- art. 8, comma 11, legge n. 590 del 26 maggio 1965
- legge n. 607 del 26 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 8897
L'art. 8, comma decimo, legge n. 590 del 1965 - che attribuisce ai componenti della famiglia coltivatrice il diritto di riscatto della quota di comproprieta' del fondo spettante all'altro componente, che abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune - non e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Questa Corte ha costantemente affermato che la violazione del principio di eguaglianza in tanto puo' ritenersi sussistente in quanto siano regolate diversamente situazioni omogenee e non vi sia razionale giustificazione di tale diversita'. Ha, in particolare, riconosciuto riservato al potere discrezionale del legislatore lo stabilire discipline differenziate per regolare situazioni che egli ritiene ragionevolmente e non arbitrariamente diverse e per il perseguimento di finalita' apprezzabili costituzionalmente (sentenze n. 55 del 1974; n. 158 del 1975; n. 50 del 1976). Nella specie e' di tutta evidenza la diversita' obiettiva tra la situazione dei comproprietari coeredi, che coltivino il fondo, e quella dell'altro comproprietario che ha abbandonato da cinque anni la conduzione dello stesso fondo. Inoltre, la norma in esame persegue il particolare fine, di ordine sociale, di assicurare il consolidamento dell'impresa coltivatrice familiare, evitando il frazionamento del fondo, su cui si esercita l'impresa agricola, e l'intromissione, in tale impresa, di persone estranee, che potrebbero pregiudicare la regolare amministrazione della cosa comune soprattutto lo sviluppo tecnico ed economico dell'impresa.
Massima n. 8898
La procedura prevista dalle leggi per l'affrancazione dei fondi enfiteutici, - prescritta dall'art. 8, comma decimo, legge n. 590 del 1965 e disciplinata dalla legge 26 luglio 1966, n. 607 - non e' in contrasto con l'art. 24 della Costituzione. Questa Corte ha gia' riconosciuto che e' esclusa la supposta menomazione del diritto di difesa nella fase della suddetta procedura giurisdizionale che si svolge davanti al Pretore, dato che a questo giudice e' riservata ampia cognizione su tutti i presupposti della domanda (sent. n. 37 del 1969 e n. 53 del 1974). Anche l'art. 8, comma undicesimo, della legge - che demanda l'accertamento delle condizioni o requisiti, indicati dal comma precedente, all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio - non e' in contrasto con il principio di diritto di difesa. Tale accertamento e' affidato a quell'organo tecnico, particolarmente qualificato, per le particolari caratteristiche delle circostanze sopra precisate, e non puo' ritenersi configurato dalla legge come dotato di particolare forza probatoria vincolante per il giudice, al quale, quindi, spetta sempre di valutare le risultanze del suddetto accertamento e di compiere tutte le indagini necessarie al fine di stabilire se sussistono i presupposti prescritti per l'esercizio del diritto di riscatto.
Massima n. 8899
L'art. 8, comma decimo, legge n. 590 del 1965 non viola il principio della libera iniziativa economica, enunciato dall'art. 41 della Costituzione, poiche' non impone alcuna restrizione alla libera iniziativa economica del comproprietario, che ha cessato volontariamente di far parte della famiglia colonica ed ha abbandonato la coltivazione del fondo, in quanto esso non incontra limiti nella scelta e nello svolgimento di alcuna attivita'. L'art. 41, poi, va considerato nel suo complesso: il principio della libera iniziativa economica e' affermato nel primo comma, ma trova limiti nel secondo e particolarmente nel terzo comma, nel quale e' previsto l'intervento del legislatore nel determinare i programmi ed i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (sentenze nn. 5, 7, 54 del 1972; n. 37 del 1969 e n. 9 del 1973). E tra questi fini sociali rientra quello, gia' sopra precisato, perseguito dalla legge n. 590 del 1965.
Massima n. 8900
E' del tutto arbitrario equiparare all'espropriazione per pubblica utilita' la particolare forma di riscatto prevista dall'art. 8 legge n. 590 del 1965 a favore dei comproprietari, componenti di famiglia coltivatrice, che coltivino in comune un fondo, nei confronti del comproprietario che da cinque anni abbia cessato di dedicarsi alla coltivazione del fondo. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti della indicata disposizione, in base all'assunto che essa creerebbe altri casi di espropriazione al di fuori di quelli previsti dal comma terzo dell'art. 42 della Costituzione; e, comunque, consentirebbe il trasferimento coattivo della proprieta' a favore di soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 43 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi decimo e undicesimo, legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), proposte dal pretore di Saluzzo, con ordinanza 4 dicembre 1974, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42 e 43 della Costituzione, e dal pretore di Empoli, con ordinanza 22 luglio 1975, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 43 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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