Corte costituzionale

Ordinanza n. 164/1977

Corte cost., ord. 29 dicembre 1977, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
164/1977
Data di deposito
29 dicembre 1977
Data di decisione
22 dicembre 1977
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:164

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, ultimo co., legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • legge n. 10 del 28 gennaio 1977
  • art. 11, comma 1, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 16, comma 3, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 16, comma 4, legge n. 865 del 22 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 8998

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (recante norme sull'edilizia residenziale pubblica), sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. in quanto la Corte si e' gia' pronunciata su identica questione con sent. n. 284 del 27 dicembre 1974, dichiarando l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata.

Massima n. 8999

Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, primo comma, e 16, terzo e quinto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (concernente i criteri per la determinazione dell'indennita' di espropriazione disposta ai sensi della legge predetta), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., poiche', essendo intervenuta nel corso del presente giudizio la l. 28 gennaio 1977, n. 10, che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione dell'indennita' di esproprio, si rende necessario, da parte del giudice a quo, un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce della nuova normativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 284 del 27 dicembre 1974;

b) ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia per un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, 16, terzo e quinto comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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