Corte costituzionale
Ordinanza n. 164/1977
Corte cost., ord. 29 dicembre 1977, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 164/1977
- Data di deposito
- 29 dicembre 1977
- Data di decisione
- 22 dicembre 1977
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:164
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, ultimo co., legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- legge n. 10 del 28 gennaio 1977
- art. 11, comma 1, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 16, comma 3, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 16, comma 4, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 8998
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (recante norme sull'edilizia residenziale pubblica), sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. in quanto la Corte si e' gia' pronunciata su identica questione con sent. n. 284 del 27 dicembre 1974, dichiarando l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata.
Massima n. 8999
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, primo comma, e 16, terzo e quinto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (concernente i criteri per la determinazione dell'indennita' di espropriazione disposta ai sensi della legge predetta), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., poiche', essendo intervenuta nel corso del presente giudizio la l. 28 gennaio 1977, n. 10, che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione dell'indennita' di esproprio, si rende necessario, da parte del giudice a quo, un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce della nuova normativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 284 del 27 dicembre 1974;
b) ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia per un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, 16, terzo e quinto comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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