Corte costituzionale

Ordinanza n. 136/1977

Corte cost., ord. 14 luglio 1977, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
136/1977
Data di deposito
14 luglio 1977
Data di decisione
4 luglio 1977
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:136

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 45, legge n. 103 del 14 aprile 1975
  • art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 183, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 2, legge n. 103 del 14 aprile 1975
  • art. 1, legge n. 103 del 14 aprile 1975

Parametri

Massime

Massima n. 8947

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni) cosi' come modificati e sostituiti dagli artt. 1 e 45 legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 21, 41 e 43 Cost., in quanto con sent. n. 202 del 1976 la Corte ha deciso identiche questioni, dichiarando la illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della l. 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con le ordinanze in epigrafe, degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva); 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), così come modificati e sostituiti dagli artt. 1 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 202 del 1976, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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