Corte costituzionale
Ordinanza n. 136/1977
Corte cost., ord. 14 luglio 1977, n. 136
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 136/1977
- Data di deposito
- 14 luglio 1977
- Data di decisione
- 4 luglio 1977
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:136
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 45, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 183, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 2, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 1, legge n. 103 del 14 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 8947
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni) cosi' come modificati e sostituiti dagli artt. 1 e 45 legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 21, 41 e 43 Cost., in quanto con sent. n. 202 del 1976 la Corte ha deciso identiche questioni, dichiarando la illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della l. 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con le ordinanze in epigrafe, degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva); 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), così come modificati e sostituiti dagli artt. 1 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 202 del 1976, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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