Corte costituzionale
Sentenza n. 91/1976
Corte cost., sent. 28 aprile 1976, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 91/1976
- Data di deposito
- 28 aprile 1976
- Data di decisione
- 21 aprile 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:91
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 8295
L'indennita' da parte dell'Ente assicuratore e' tassativamente dovuta a copertura del danno economico che il lavoratore, affetto da malattia, e' costretto a subire per essersi trovato nell'impossibilita' di prestare quella normale attivita' lavorativa dalla quale ritraeva i mezzi idonei per provvedere alle proprie esigenze di vita; e la legge 21 gennaio 1943 n. 138, istitutiva dell'INAM, ha inteso, modificando gli organismi mutualistici nei diversi settori produttivi, dar vita ad un sistema generalizzato ed uniforme di assistenza per garantire appunto la corresponsione delle prestazioni assistenziali in tutti quei casi non coperti per legge da altre forme previdenziali. Essa si presenta, quindi, come derogatoria di qualsiasi altra disciplina precedente e funge, di conseguenza, da legge speciale nei confronti delle norme del codice civile relative alle assicurazioni sociali, escludendone l'applicazione. Pertanto, non sono fondate - in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1886 cod.civ. nei limiti in cui renderebbe applicabili, in tema di assicurazioni sociali, l'art. 1900 dello stesso codice, in forza del quale l'assicuratore non e' obbligato per i sinistri cagionati da colpa grave dell'assicurato, e l'art. 1895, per effetto del quale il contratto assicurativo e' nullo se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. Cfr.: sent. n. 67 del 1975.
Massima n. 8296
La legge 21 gennaio 1943 n. 138, istitutiva dell'INAM, e' idonea a garantire, come in effetti garantisce, a tutti i lavoratori quel trattamento assistenziale in caso di malattia che ha trovato un preciso riconoscimento come diritto nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Conforme: sent. n. 67 del 1975.
Massima n. 8297
Va ribadita la differenza - gia' affermata con la sent. n. 22 del 1969 - tra il primo comma dell'art. 38 Cost., il quale pone tra i compiti primari dello Stato quello dell'assistenza sociale in favore di chi versi in condizioni di indigenza per inabilita' e il secondo comma che, con riguardo ai lavoratori, presuppone l'insorgere di eventi che incidano sfavorevolmente sulla loro attivita' lavorativa.
Massima n. 8298
Gli artt. 1886 e 1895 cod. civ., in quanto applicabili alle assicurazioni sociali, qualora le leggi che le riguardano non dispongano specificamente, comportano soltanto che debba esistere l'elemento del rischio al momento del sorgere del rapporto assicurativo, e da cio' consegue l'esclusione del diritto alla pensione per invalidita' derivante da stato di malattia preesistente al rapporto di lavoro, ove non si sia verificato alcun nuovo evento che riduca ulteriormente la capacita' di guadagno. Il che non contrasta affatto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, essendo questo diretto a garantire i lavoratori di fronte ad eventi (e quindi al rischio) che determinino la cessazione o la riduzione dell'attivita' lavorativa.
Massima n. 8299
La natura pubblicistica delle assicurazioni sociali importa che il rischio abbia in esse peculiari connotazioni, ma non che se ne possa prescindere, dovendosi altrimenti riconoscere il diritto alla pensione di invalidita' al lavoratore che intenda far valere i periodi di contribuzione e di assicurazione per una riduzione della capacita' di guadagno, al di sotto dei limiti di legge, preesistente al rapporto assicurativo e di lavoro, senza che si sia verificato alcun nuovo elemento che la riduca ulteriormente, il che non rientra nella previsione dell'art. 38, secondo comma, Cost.. Pertanto, anche sotto tale profilo, e' da escludere qualsiasi contrasto con detto precetto degli artt. 1886 e 1895 cod. civ.. Cfr.: sentt. nn. 22 del 1969 e 160 del 1974.
Massima n. 8300
L'art. 10 della legge n. 636 del 1939, in connessione a tutto il sistema normativo dettato dalle leggi sull'assicurazione invalidita' e vecchiaia, configura e delimita il rischio, con riguardo alla invalidita', nel senso della riduzione al di sotto di un certo limite della capacita' di guadagno normale, e cio' e' stato inteso come avente riguardo ad una preesistente capacita' di guadagno considerata come integra, e non gia' quale residuata concretamente a seguito di anteriore causa invalidante. Tale interpretazione, e non gia' gli artt. 1886 e 1895 cod. civ., porta ad escludere il diritto a trattamento pensionistico per il lavoratore che, essendo gia', prima dell'inizio del rapporto assicurativo, affetto da menomazione riduttiva della capacita' di guadagno al di sotto del limite previsto dalla legge sulla invalidita' e vecchiaia, trovi una occupazione lavorativa e paghi i contributi, e poi subisca una ulteriore riduzione e finanche la perdita totale della residua capacita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice civile nel suo collegamento con l'art. 1900, stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Savona con l'ordinanza 16 novembre 1973;
b) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice civile, nel suo collegamento con l'art. 1895 stesso codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal giudice del lavoro del tribunale di Bolzano, dalla Corte di cassazione e dalla Corte di appello di Torino con le ordinanze 18 aprile 1974, 19 giugno 1974 e 17 aprile 1975.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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