Corte costituzionale
Sentenza n. 47/1976
Corte cost., sent. 16 marzo 1976, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/1976
- Data di deposito
- 16 marzo 1976
- Data di decisione
- 9 marzo 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 604 del 15 luglio 1966
- decreto legislativo n. 61 del 5 febbraio 1948
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947
- regio decreto legge n. 100 del 4 febbraio 1937
- art. 6, ultimo co., legge n. 604 del 15 luglio 1966
- art. 29, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
- art. 2, comma 1, lett.a), legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
- art. 4, regio decreto n. 1058 del 26 giugno 1924
- art. 6, legge n. 604 del 15 luglio 1966
- art. 2, comma 1, lett.a, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
- art. 7, comma 2, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 8217
Il principio del licenziamento causale - mutuato dal rapporto d'impiego e di lavoro pubblico ed esteso al rapporto d'impiego e di lavoro privato, per effetto della osmosi in corso tra le due discipline - e' assurto, con la legge 15 luglio 1966, n. 604, a principio di carattere generale e, pertanto, il riferimento agli "enti pubblici" contenuto nell'art. 1 di detta legge, non puo' non essere inteso nel senso che gli e' proprio, immune, cioe', dalla restrizione che lascerebbe ingiustificatamente scoperta l'area occupata dai dipendenti degli enti pubblici non territoriali. Non e' quindi fondata la questione di legittimita' costituzionale di tale disposizione - che fissa l'ambito di applicazione del divieto di licenziamento ad nutum nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., assumendo che essa non sarebbe applicabile a tutti gli enti pubblici ma solo a quelli cosiddetti economici. - v. S. nn.7/1958, 45/1965.
Massima n. 8218
Nel settore del pubblico impiego, la garanzia della stabilita' o semistabilita' del rapporto, propagatasi al personale non di ruolo, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato - mediante la trasformazione del licenziamento ad nutum in licenziamento causale, sancita dal r.d.l. 4 febbraio 1937, n. 100 (convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108) e ribadita dal d.lgt.c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207 -, ed al personale avventizio degli enti pubblici locali, per effetto del d.lg.vo 5 febbraio 1948, n. 61, e' divenuta di carattere generale con la legge 15 luglio 1966, n. 604, il cui art. 1, riferendosi agli "enti pubblici" senza specificazione alcuna, non puo' non essere inteso nel senso che gli e' proprio, comprensivo, cioe', anche degli enti pubblici non territoriali.
Massima n. 8219
Per effetto del rinvio operato dal secondo comma dell'art. 7 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, all'art. 29 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'art. 4 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, i tribunali amministrativi regionali esercitano giurisdizione esclusiva nei casi di ricorsi relativi al rapporto di impiego, prodotti dagl'impiegati dello Stato, degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela o anche a sola vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato, e dagl'impiegati dipendenti dai comuni, dalle provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e da qualsiasi altro ente o istituto pubblico sottoposto a tutela o anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica locale. Tale giurisdizione esclusiva, mediante il sindacato esercitabile sotto il profilo non solo della incompetenza e della violazione di legge, ma altresi' dell'eccesso di potere, ed in virtu' del potere di annullamento dell'atto impugnato, garantisce ai pubblici dipendenti, avverso l'illegittimo licenziamento, appagante e penetrante tutela. Inoltre, l'istituto della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato previsto dall'art. 21, ultimo comma, della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, consente di porre sollecito rimedio alla svantaggiosa posizione del ricorrente sino alla definitiva pronuncia. Pertanto, non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 2, primo comma, lett. a), legge n. 1034 del 1971, i quali escludono la competenza del pretore nelle controversie inerenti alla validita' dei licenziamenti dei dipendenti degli enti pubblici non economici.
Massima n. 8220
Per effetto degli artt. 2, primo comma, lett. a, 3, primo comma, e 7, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 6, ultimo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, la cognizione delle controversie inerenti alla validita' dei licenziamenti dei dipendenti degli enti pubblici non economici, e' sottratta alla giurisdizione ordinaria (e in seno a questa alla competenza del pretore) e resta affidata al giudice amministrativo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante "norme sui licenziamenti individuali", sollevata dal pretore di Cagliari, con l'ordinanza 14 marzo 1973, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della citata legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 2, primo comma, lett. a, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sull'"istituzione dei tribunali amministrativi regionali", sollevata dai pretori di Tagliacozzo e di Asti, con le ordinanze in epigrafe indicate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 35 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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