Corte costituzionale
Sentenza n. 237/1976
Corte cost., sent. 6 dicembre 1976, n. 237
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 237/1976
- Data di deposito
- 6 dicembre 1976
- Data di decisione
- 25 novembre 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:237
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 932 del 25 ottobre 1955
Parametri
Massime
Massima n. 8595
La Corte costituzionale puo' sindacare l'effettiva sussistenza della rilevanza della questione sollevata in un giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. La sentenza sulla competenza emessa dalla Corte di Cassazione in sede di risoluzione di un conflitto, ai sensi dell'art. 54 c.p.p. ha autorita' di cosa giudicata e, pertanto, ogni ulteriore questione relativa alla competenza del giudice designato e' definitivamente preclusa (muovendo da tali premesse e' stata dichiarata inammissibile, per palese difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (il quale stabilisce che il giudice d'appello che dichiari la nullita' della sentenza istruttoria, per essersi verificata una delle nullita' indicate nell'art. 185 c.p.p., proceda direttamente a norma dell'art. 189 dello stesso codice) sollevata dal giudice istruttore cui gli atti erano stati trasmessi dalla Corte di Cassazione a norma del predetto art. 54 c.p.p.). - S. nn. 117/1973, 218/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, recante modificazioni al codice di procedura penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 77 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Larino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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