Corte costituzionale

Sentenza n. 226/1976

Corte cost., sent. 18 novembre 1976, n. 226

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
226/1976
Data di deposito
18 novembre 1976
Data di decisione
12 novembre 1976
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:226

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, ultimo co., legge n. 477 del 30 luglio 1973
  • art.un.n.3, legge n. 167 del 19 maggio 1975
  • decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1975
  • art. 4, legge n. 477 del 30 luglio 1973
  • art. 4, legge n. 477 del 20 luglio 1973

Parametri

Massime

Massima n. 8570

Al problema pregiudiziale della legittimazione della Sezione di controllo della Corte dei conti a proporre questioni di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve darsi risposta affermativa. - S. nn. 4/1956, 129/1957, 83/1966, 165/1963, 121/1966, 142/1968, 143/1968.

Massima n. 8571

Procedendo al controllo sugli atti del Governo, la Corte dei conti applica le norme di legge da cui questi sono disciplinati, ammettendoli al visto e registrazione, soltanto se ad esse conformi: venendo cosi' a trovarsi in una situazione analoga a quella di un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorche' procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono. Ne' fa differenza al riguardo la circostanza che gli atti sottoposti a controllo siano decreti legislativi delegati, essendo anche questi subordinati alle leggi di delega, che, prefissandone l'oggetto, il tempo ed i principi e criteri direttivi, ne stanno rispettivamente a fondamento e rappresentano percio' il parametro immediato del controllo operato dalla Corte dei conti.

Massima n. 8572

Il controllo della Corte dei conti sui decreti-legge, che ad essa vengono trasmessi per il visto, e' diverso dal controllo della stessa Corte su altri atti governativi, anche aventi forza di legge, mancando - di regola - norme di legge ordinaria interposte, suscettibili di dar luogo a questioni di costituzionalita'.

Massima n. 8573

Anche se il procedimento svolgentesi davanti alla Sezione di controllo non e' un giudizio in senso tecnico-processuale, e' certo tuttavia che, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti e', sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformita' degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti e' un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalita' degli atti ad essa sottoposti, e cioe' preordinato a tutela del diritto oggettivo, che si differenzia pertanto nettamente dai controlli c.d. amministrativi, svolgentisi nell'interno della pubblica Amministrazione; ed e' altresi' diverso anche da altri controlli, che pur presentano le caratteristiche da ultimo rilevate, in ragione della natura e della posizione dell'organo cui e' affidato.

Massima n. 8574

La Corte dei conti e' l'unico organo di controllo che, nel nostro ordinamento, goda di una diretta garanzia in sede costituzionale. Nel procedimento di controllo della Corte dei conti non mancano elementi formali e sostanziali, riconducibili alla figura del contraddittorio.

Massima n. 8575

La legittimazione della Corte dei conti - Sezione di controllo - a proporre questioni di legittimita' costituzionale si giustifica anche con l'esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, piu' difficilmente sarebbero, per altra via, ad essa sottoposte.

Massima n. 8576

L'art. 111 Cost., secondo comma, che ammette "sempre" il ricorso in Cassazione "contro le sentenze e i provvedimenti sulla liberta' personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali", non riguarda gli atti di controllo della Corte dei conti dal momento che il procedimento svolgentesi davanti alla Sezione di controllo non ha natura propriamente giurisdizionale, pur essendo analogo ad un giudizio, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953.

Massima n. 8577

Le deliberazioni della Sezione di controllo sia positive che negative, hanno certamente contenuto decisorio e non sono modificabili da parte della stessa Sezione ne' sindacabili in altra estranea sede.

Massima n. 8578

Il Governo puo' far ricorso alla richiesta di registrazione con riserva, oltre che (ovviamente) in tutti i casi in cui non sorgano questioni di legittimita' costituzionale delle norme che la Corte dei conti deve applicare, anche, essendosi verificata una tale evenienza, dopo conclusosi il processo costituzionale incidentale, nei limiti di volta in volta derivanti dal contenuto della decisione adottata dalla Corte costituzionale e dai principi costituzionali disciplinanti gli effetti delle sue pronuncie.

Massima n. 8579

Il principio risultante dal combinato disposto del terzo e quarto comma dell'art. 81 consiste, infatti, nell'imporre al legislatore l'obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi necessari per farvi fronte. Di regola, percio', tale obbligo grava sul Parlamento, istituzionalmente preposto all'esercizio della funzione legislativa; cosi' come grava invece sul Governo, allorche', ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77 Cost., si faccia esso stesso legislatore, sostituendosi in via d'urgenza alle Camere nella forma del decreto-legge. Ma quest'ultima ipotesi differisce profondamente da quella della decretazione delegata, dove e' soltanto in forza della previa legge delegante ed in ottemperanza alle disposizioni in questa contenute che il Governo assume l'esercizio della funzione legislativa. In tale ipotesi, dev'essere, dunque, il legislatore delegante a disporre in ordine alla copertura della spesa.

Massima n. 8580

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, ultimo comma, della legge n. 477 del 30 luglio 1973 e l'articolo unico, n. 3, della legge n. 167 del 19 maggio 1975, per contrasto con l'art. 81, terzo e quarto comma, Cost., avendo omesso di provvedere in ordine alla copertura della spesa da essi derivante.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge n. 477 del 30 luglio 1973 e dell'articolo unico, n. 3, della legge n. 167 del 19 maggio 1975, sollevata dalla Corte dei conti - Sezione di controllo - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze