Corte costituzionale
Sentenza n. 210/1976
Corte cost., sent. 3 agosto 1976, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 210/1976
- Data di deposito
- 3 agosto 1976
- Data di decisione
- 15 luglio 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 298, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 374, codice di procedura penale 1930
- art. 399, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 656, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 8524
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione sollevata dal Pretore di San Giovanni Valdarno con ordinanza 30 maggio 1974 e concernente la legittimita' costituzionale dell'art. 298, comma primo, cod. proc. pen., secondo il quale il Procuratore Generale presso la Corte di Appello vigila perche' le istruzioni si compiano speditamente e siano osservate dai giudici istruttori le forme ed i termini stabiliti dalla legge. Il Pretore non e' legittimato a denunciare le norme attinenti ai rapporti tra Procuratore Generale e Giudice Istruttore, le quali potrebbero al massimo, secondo l'ordinanza, menomare l'indipendenza del giudice istruttore, con conseguenze relative ad una fase processuale cui il Pretore e' del tutto estraneo. (Il Pretore di San Giovanni Valdarno aveva prospettato il dubbio che il giudice istruttore potesse essere influenzato dagli orientamenti del Procuratore Generale, con violazione del principio di indipendenza ed imparzialita', ricavabile, secondo l'ordinanza di rimessione, dagli artt. 97, comma primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione).
Massima n. 8525
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 399, comma secondo, cod. proc. pen. (e per implicito dell'art. 374 stesso codice), limitatamente al caso in cui il giudice istruttore, allorche' annulla una sentenza istruttoria di proscioglimento emessa da Pretore, rinvia l'imputato a giudizio del medesimo Pretore che emise la sentenza di proscioglimento. Il Pretore deve valutare nuovamente i fatti alla stregua di ulteriori approfondimenti che il dibattimento puo' arrecare in attuazione dei principi di oralita', immediatezza e contestualita' nella raccolta delle prove, con compiuto svolgimento delle tesi dell'accusa e della difesa. A conclusione del dibattimento il Pretore potra' liberamente determinarsi, emanando una sentenza non vincolata ne' dai propri precedenti orientamenti, ne' da quelli manifestati dal giudice istruttore. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione del principio di imparzialita' del giudice, il che esime questa Corte dall'esame della pertinenza delle norme (artt. 97, 24 e 112 della Costituzione) invocate dal Pretore a fondamento del principio stesso. Comunque, nel caso di specie, l'ampia dizione dell'art. 63 cod. proc. pen. consentirebbe sempre al giudice "a quo" di chiedere d'astenersi, qualora non fosse certo della propria soggettiva liberta' nel determinarsi a causa delle pregresse decisioni pretorili.
Massima n. 8526
Non sono fondati i due profili che il Pretore di San Giovanni Valdarno prospetta per giustificare la riproposizione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656 cod. pen. con riferimento all'art. 21 della Costituzione, che questa Corte ha dichiarato non fondata con la sentenza n. 199 del 1972.
Massima n. 8527
Non spetta a questa Corte controllare se i giudici di merito abbiano interpretato l'art. 656 cod. pen. in conformita' alla sentenza n. 199 del 1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 298, primo comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 399, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24, 97 e 112 della Costituzione; e l'art. 656 del codice penale in riferimento allo art. 21 della Costituzione, anche esse sollevate con l'ordinanza sopra indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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