Corte costituzionale
Sentenza n. 199/1976
Corte cost., sent. 28 luglio 1976, n. 199
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 199/1976
- Data di deposito
- 28 luglio 1976
- Data di decisione
- 15 luglio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:199
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 14 del 3 febbraio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 8506
La normativa risultante dalla legge 3 febbraio 1965, n. 14 (regolamentazione delle assuntorie nelle ferrovie esercitate in regime di concessione) e dall'art. 9, in particolare, in base alla quale non e' prevista per gli infortuni sul lavoro l'obbligatorieta' dell'assicurazione degli assuntori presso l'INAIL, non contrasta con gli artt. 3, 35 e 36 Cost.. Infatti, il giudice a quo ritenendo di dover sollevare davanti a questa Corte una questione di legittimita' costituzionale determinata in funzione della qualificazione giuridica del rapporto controverso, avrebbe dovuto dimostrare o almeno prospettare, di fronte ad una data situazione di fatto, una disparita' di trattamento giuridico nei confronti di altre situazioni di fatto eguali o assimilabili a quella considerate: non avendo il giudice a quo operato in tal senso ma anzi avendo identificato la fattispecie con riferimento ad una assunta identita' tra le situazioni, non e' ravvisabile alcuna disparita' di trattamento rilevante come violatrice dell'art. 3 Cost.. L'art. 9 della legge n. 14 del 1965 deve essere interpretato nel senso che il legislatore abbia potuto prevedere e disporre che gli assuntori fossero assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL: conseguentemente, data questa interpretazione della norma, la questione di legittimita' costituzionale sollevata nel presupposto che non ricorresse l'obbligo di assicurazione degli assuntori presso l'INAIL, deve ritenersi non fondata. - S. n. 51/1967.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate: la questione di legittimità costituzionale della legge 3 febbraio 1965, n. 14 (regolamentazione delle assuntorie nelle ferrovie esercitate in regime di concessione) e nei sensi di cui in motivazione, quella dell'art. 9 di detta legge nella parte in cui non prevede, in relazione agli infortuni sul lavoro, l'obbligatorietà dell'assicurazione presso l'INAIL, questioni sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe rispettivamene dal tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione e dalla Corte d'appello di Roma - sezione lavoro - in riferimento all'art. 38, comma quarto, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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