Corte costituzionale
Sentenza n. 186/1976
Corte cost., sent. 22 luglio 1976, n. 186
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 186/1976
- Data di deposito
- 22 luglio 1976
- Data di decisione
- 14 luglio 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:186
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 306, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 304, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 700, codice di procedura civile
- decreto del Presidente della Repubblica n. 61 del 28 marzo 1975
Parametri
Massime
Massima n. 8471
Poiche' il ricorso in Cassazione per regolamento di giurisdizione priva il giudice di merito di ogni competenza a conoscere o a disporre della o nella questione di giurisdizione, e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata successivamente alla proposizione del regolamento in relazione alla stessa normativa concernente la giurisdizione. (Nella specie, il regolamento di giurisdizione investiva proprio il potere del giudice, adito ex art. 700 cod. proc. civ., ad emettere provvedimenti d'urgenza). Cfr.: sentt. nn. 221 del 1972, 135 del 1975 e 118 del 1976.
Massima n. 8472
Il pretore, adito ex art. 700 cod. proc. civ., e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale che si riferiscano esclusivamente alle norme da applicare per il compimento degli atti urgenti, purche' in tale limitato ambito esse siano rilevanti. Cfr.: sent. n. 117 del 1973.
Massima n. 8473
Con l'emissione del provvedimento d'urgenza, richiesto ex art. 700 cod. proc. civ., il pretore esaurisce la sua potesta' per cui ogni altra attivita' decisionale compete al giudice del merito, il cui successivo intervento e' obbligatoriamente e perentoriamente previsto dall'art. 702 stesso codice. Di conseguenza, solo questi possono sollevare eventuali questioni di legittimita' costituzionale delle norme nelle quali trovi o non trovi, a seconda dei casi, riconoscimento il diritto che si e' inteso tutelare in via preventiva. Pertanto, e' inammissibile per difetto di legittimazione la questione di legittimita' costituzionale proposta dal pretore dopo il compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 700 del codice di rito. - S. n. 118/1986.
Massima n. 8474
Poiche' il regolamento di giurisdizione priva il giudice di merito della legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale della normativa concernente proprio la giurisdizione, e poiche' nella situazione giuridica conseguente all'applicazione dell'art. 700 cod. proc. civ. la questione di costituzionalita' si pone al di fuori di un rapporto necessitato di correlazione con la decisione da prendere in quanto non e' destinata ad esercitare alcuna influenza sulla decisione stessa (per essersi il giudizio gia' esaurito nei suoi aspetti e nei suoi contenuti con l'accoglimento di quel petitum sul quale il giudice dell'urgenza e' stato, appunto, chiamato, per la sua competenza specifica a decidere e sul quale ha senz'altro deciso), sono inammissibili per difetto di legittimazione o manifesta irrilevanza le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 304 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (unitamente agli artt. 7 e 306 dello stesso decreto), quale fonte del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 61, contenente nuove norme in materia di tariffe telefoniche, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, secondo e terzo comma, 43 e 53, primo comma, Cost. (questioni sollevate a seguito di ricorsi presentati ex art. 700 cod. proc. civ. da alcuni utenti del servizio telefonico, ai quali la SIP aveva interrotto l'erogazione per mancato pagamento degli scatti a contatore non usufruiti, in pendenza di regolamento di giurisdizione, o comunque dopo che erano stati emessi i provvedimenti cautelari richiesti).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 304 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sollevate dal pretore di Sampierdarena con ordinanze 12 e 21 ottobre 1975, in riferimento agli artt. 23, 41, secondo e terzo comma, e 53, primo comma, della Costituzione; dal pretore di Ivrea con ordinanza 11 novembre 1975, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, secondo e terzo comma, e 53, primo comma, della Costituzione; dal pretore di Rho, con ordinanza 3 dicembre 1975, in riferimento all'art. 23 della Costituzione e dal pretore di Bologna, unitamente agli artt. 7 e 306 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973, con ordinanza 13 ottobre 1975, in relazione all'art. 41, secondo e terzo comma, e 43 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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