Corte costituzionale

Sentenza n. 164/1976

Corte cost., sent. 7 luglio 1976, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
164/1976
Data di deposito
7 luglio 1976
Data di decisione
24 giugno 1976
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:164

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8420

Essendo il comandante di porto organo amministrativo periferico gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile, e privo della inamovibilita' perche' legato da rapporto di impiego con l'amministrazione della marina militare, le disposizioni che attribuiscono a tale organo la competenza a decidere cause per sinistri marittimi non offrono quelle garanzie di indipendenza e di imparzialita' poste a presidio del retto svolgimento della funzione giurisdizionale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost. - l'art. 589 cod. navig., nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le controversie civili per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire centomila. Cfr.: sent. n. 121 del 1970.

Massima n. 8421

Il comandante di porto e' organo amministrativo periferico gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile, il che comporta che egli non possa disattendere le istruzioni e gli ordini impartiti dagli organi centrali. Inoltre e' privo di ogni garanzia di inamovibilita', essendo legato da rapporto d'impiego con l'amministrazione della marina militare, mentre spettano alla competenza del Ministro della difesa, oltre i provvedimenti disciplinari, quelli riguardanti la nomina, la promozione a scelta, nonche' l'assegnazione e il mutamento di sede senza necessita' di consenso da parte dell'interessato. Cfr.: sent. n. 121 del 1970.

Massima n. 8422

A seguito della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 589 cod. navig. - nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e di valore non eccedente le lire centomila - restano inoperanti (senza che occorra una specifica declaratoria di illegittimita' costituzionale), tutte le altre disposizioni collegate al suddetto articolo ed in particolare quelle disciplinanti il procedimento davanti ai comandanti di porto (di cui agli artt. 591 e segg. cod. navig.) ad eccezione dell'art. 598, dovendosi riconoscere natura amministrativa e non giurisdizionale all'amichevole componimento in esso previsto. Cfr.: sent. n. 83 del 1973.

Massima n. 8423

Per effetto dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, contenente la nuova disciplina generale delle controversie individuali di lavoro, sono state tacitamente abrogate le norme di cui agli artt. 603 e segg. cod. navig., concernenti le controversie di lavoro devolute alla competenza del comandante di porto. Cfr.: sent. n. 29 del 1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 589 del codice della navigazione nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire centomila.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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