Corte costituzionale
Sentenza n. 164/1976
Corte cost., sent. 7 luglio 1976, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 164/1976
- Data di deposito
- 7 luglio 1976
- Data di decisione
- 24 giugno 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:164
Norme oggetto del giudizio
- art. 589, codice della navigazione
- art. 603, e success., codice della navigazione
- legge n. 533 del 11 agosto 1973
Parametri
Massime
Massima n. 8420
Essendo il comandante di porto organo amministrativo periferico gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile, e privo della inamovibilita' perche' legato da rapporto di impiego con l'amministrazione della marina militare, le disposizioni che attribuiscono a tale organo la competenza a decidere cause per sinistri marittimi non offrono quelle garanzie di indipendenza e di imparzialita' poste a presidio del retto svolgimento della funzione giurisdizionale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost. - l'art. 589 cod. navig., nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le controversie civili per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire centomila. Cfr.: sent. n. 121 del 1970.
Massima n. 8421
Il comandante di porto e' organo amministrativo periferico gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile, il che comporta che egli non possa disattendere le istruzioni e gli ordini impartiti dagli organi centrali. Inoltre e' privo di ogni garanzia di inamovibilita', essendo legato da rapporto d'impiego con l'amministrazione della marina militare, mentre spettano alla competenza del Ministro della difesa, oltre i provvedimenti disciplinari, quelli riguardanti la nomina, la promozione a scelta, nonche' l'assegnazione e il mutamento di sede senza necessita' di consenso da parte dell'interessato. Cfr.: sent. n. 121 del 1970.
Massima n. 8422
A seguito della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 589 cod. navig. - nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e di valore non eccedente le lire centomila - restano inoperanti (senza che occorra una specifica declaratoria di illegittimita' costituzionale), tutte le altre disposizioni collegate al suddetto articolo ed in particolare quelle disciplinanti il procedimento davanti ai comandanti di porto (di cui agli artt. 591 e segg. cod. navig.) ad eccezione dell'art. 598, dovendosi riconoscere natura amministrativa e non giurisdizionale all'amichevole componimento in esso previsto. Cfr.: sent. n. 83 del 1973.
Massima n. 8423
Per effetto dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, contenente la nuova disciplina generale delle controversie individuali di lavoro, sono state tacitamente abrogate le norme di cui agli artt. 603 e segg. cod. navig., concernenti le controversie di lavoro devolute alla competenza del comandante di porto. Cfr.: sent. n. 29 del 1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 589 del codice della navigazione nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire centomila.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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