Corte costituzionale

Sentenza n. 145/1976

Corte cost., sent. 22 giugno 1976, n. 145

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
145/1976
Data di deposito
22 giugno 1976
Data di decisione
15 giugno 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:145

Norme oggetto del giudizio

  • regio decreto legge n. 511 del 31 maggio 1946
  • legge n. 195 del 24 marzo 1958
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 16 settembre 1958
  • decreto-legge n. 511 del 31 maggio 1946

Parametri

Massime

Massima n. 8389

In tema di responsabilita' disciplinare la discrezionalita' legislativa spazia entro un ambito larghissimo, trattandosi di operare una valutazione comparativa dei due contrapposti interessi, del prestigio della funzione e di una giusta tutela dei diritti dei singoli dipendenti pubblici o dei singoli appartenenti agli ordini professionali.

Massima n. 8390

La disciplina della responsabilita' disciplinare dei magistrati appartenenti all'ordine giudiziario da' la prevalenza alla tutela del prestigio della funzione, che trova sicuro riconoscimento in Costituzione, accogliendo il principio della imprescrittibilita'.

Massima n. 8391

La possibilita' che l'azione disciplinare venga iniziata anche a notevole distanza di tempo dal verificarsi dei fatti, per essere questi venuti alla luce tardivamente, e l'omessa prefissione di un termine di decadenza al promuovimento della stessa sono, certamente, elementi suscettibili di rendere piu' difficile, in taluni casi, l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato, senza tuttavia menomarne la sostanza; tanto piu' che, in forza della presunzione di non colpevolezza, applicabile anche alla specie, "non gia' la mancanza di prove di innocenza, ma la presenza di prove a carico puo' giustificare una sentenza di condanna" (sent. n. 175 del 1970).

Massima n. 8392

Non puo' dirsi lesa l'indipendenza del magistrato o turbata la necessaria sua serenita', per essere gli esposto senza limiti di tempo all'azione disciplinare.

Massima n. 8393

Per una "esigenza di civilta'", l'azione disciplinare dev'essere promossa senza ritardi ingiustificati, o peggio arbitrari, rispetto al momento della conoscenza dei fatti cui si riferisce: il giudizio sulla doverosa osservanza di tale principio, in relazione alle circostanze del caso concreto, spetta alla sezione disciplinare, che, come gia' ricordato, per la sua composizione ed il modus procedendi, offre agli interessati ogni desiderabile garanzia.

Massima n. 8394

L'assenza nella normativa in oggetto, di disposizioni sui tempi dell'azione e del processo disciplinare, mentre si giustifica in base all'esigenza di una piu' rigorosa tutela del prestigio dell'ordine giudiziario, che rientra senza dubbio tra i piu' rilevanti dei beni costituzionalmente protetti, non sacrifica oltre quanto necessario a tal fine il diritto di difesa e l'indipendenza del singolo magistrato e non contrasta, quindi, ne' con l'art. 24 ne' con l'art. 101, primo comma della Costituzione. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale della normativa sulla disciplina dei magistrati (r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, legge 24 marzo 1958, n. 195, e D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916), sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 107, primo e secondo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa sulla disciplina dei magistrati (r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, legge 24 marzo 1958, n. 195, e d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916), sollevata dalla Corte suprema di cassazione - sezioni unite civili - e dal Consiglio superiore della magistratura - sezione disciplinare - con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 107, primo e secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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