Corte costituzionale
Sentenza n. 145/1976
Corte cost., sent. 22 giugno 1976, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 145/1976
- Data di deposito
- 22 giugno 1976
- Data di decisione
- 15 giugno 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:145
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto legge n. 511 del 31 maggio 1946
- legge n. 195 del 24 marzo 1958
- decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 16 settembre 1958
- decreto-legge n. 511 del 31 maggio 1946
Parametri
Massime
Massima n. 8389
In tema di responsabilita' disciplinare la discrezionalita' legislativa spazia entro un ambito larghissimo, trattandosi di operare una valutazione comparativa dei due contrapposti interessi, del prestigio della funzione e di una giusta tutela dei diritti dei singoli dipendenti pubblici o dei singoli appartenenti agli ordini professionali.
Massima n. 8390
La disciplina della responsabilita' disciplinare dei magistrati appartenenti all'ordine giudiziario da' la prevalenza alla tutela del prestigio della funzione, che trova sicuro riconoscimento in Costituzione, accogliendo il principio della imprescrittibilita'.
Massima n. 8391
La possibilita' che l'azione disciplinare venga iniziata anche a notevole distanza di tempo dal verificarsi dei fatti, per essere questi venuti alla luce tardivamente, e l'omessa prefissione di un termine di decadenza al promuovimento della stessa sono, certamente, elementi suscettibili di rendere piu' difficile, in taluni casi, l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato, senza tuttavia menomarne la sostanza; tanto piu' che, in forza della presunzione di non colpevolezza, applicabile anche alla specie, "non gia' la mancanza di prove di innocenza, ma la presenza di prove a carico puo' giustificare una sentenza di condanna" (sent. n. 175 del 1970).
Massima n. 8392
Non puo' dirsi lesa l'indipendenza del magistrato o turbata la necessaria sua serenita', per essere gli esposto senza limiti di tempo all'azione disciplinare.
Massima n. 8393
Per una "esigenza di civilta'", l'azione disciplinare dev'essere promossa senza ritardi ingiustificati, o peggio arbitrari, rispetto al momento della conoscenza dei fatti cui si riferisce: il giudizio sulla doverosa osservanza di tale principio, in relazione alle circostanze del caso concreto, spetta alla sezione disciplinare, che, come gia' ricordato, per la sua composizione ed il modus procedendi, offre agli interessati ogni desiderabile garanzia.
Massima n. 8394
L'assenza nella normativa in oggetto, di disposizioni sui tempi dell'azione e del processo disciplinare, mentre si giustifica in base all'esigenza di una piu' rigorosa tutela del prestigio dell'ordine giudiziario, che rientra senza dubbio tra i piu' rilevanti dei beni costituzionalmente protetti, non sacrifica oltre quanto necessario a tal fine il diritto di difesa e l'indipendenza del singolo magistrato e non contrasta, quindi, ne' con l'art. 24 ne' con l'art. 101, primo comma della Costituzione. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale della normativa sulla disciplina dei magistrati (r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, legge 24 marzo 1958, n. 195, e D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916), sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 107, primo e secondo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa sulla disciplina dei magistrati (r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, legge 24 marzo 1958, n. 195, e d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916), sollevata dalla Corte suprema di cassazione - sezioni unite civili - e dal Consiglio superiore della magistratura - sezione disciplinare - con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 107, primo e secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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