Corte costituzionale
Sentenza n. 118/1976
Corte cost., sent. 20 maggio 1976, n. 118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 118/1976
- Data di deposito
- 20 maggio 1976
- Data di decisione
- 7 maggio 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:118
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 8336
Il ricorso per regolamento di giurisdizione spoglia il giudice di merito di ogni competenza a conoscere o a disporre della o sulla questione di giurisdizione, e quindi anche della legittimazione a sollevare al riguardo questioni di legittimita' costituzionale; ne' si pone il problema della pregiudizialita' dell'una questione rispetto all'altra. Intervenuta la sospensione del processo in corso, e' consentito al giudice solo il compimento di atti urgenti e, di conseguenza, rimettere alla Corte questioni di costituzionalita' riguardanti le norme da applicare per tali atti. (Nella specie, e' stata dichiarata inammissibile - perche' proposta dal giudice a quo dopo che la parte resistente aveva gia' presentato ricorso per regolamento di giurisdizione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo, 39, 40 e 113 Cost.). - S. nn. 221/1972, 135/1975, 73/1973, 177/1973.
Massima n. 8337
E' inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento all'art. 3 Cost., limitatamente alla parte in cui escluderebbe l'applicabilita' dello Statuto dei lavoratori ai rapporti di impiego dei dipendenti degli enti pubblici che non svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica, sollevata dal giudice a quo in un processo nel quale viene in considerazione soltanto l'applicabilita' dello Statuto medesimo al rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato.
Massima n. 8338
L'art. 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - nella parte in cui stabilisce che rispetto ai dipendenti da enti pubblici non economici la legge medesima non si applica nel caso che la materia sia diversamente regolata da norme speciali, quando cioe' si riscontrino lacune nella disciplina all'uopo dettata - affida il coordinamento fra dette norme e il c.d. Statuto dei lavoratori all'interprete, mediante una disposizione di raccordo la quale tiene conto delle innegabili differenze che tuttora intercorrono tra impiego privato ed impiego pubblico, per la diversa genesi, struttura e funzione, onde evitare che posizioni diverse siano trattate nella stessa maniera. Se in sede di concreta applicazione situazioni identiche o simili risultino regolate in modo ingiustificatamente difforme, potra' sollevarsi questione di legittimita' costituzionale delle norme medesime, ma cio' non scalfisce la razionalita' della disposizione. Da cio' consegue che non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 succitato, nella parte in cui subordina l'applicabilita' del c.d. Statuto dei lavoratori ai rapporti di impiego dei dipendenti degli enti pubblici, diversi da quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica, alla circostanza che la materia non sia diversamente regolata da norme speciali; questione sollevata deducendo che dalla norma denunziata conseguirebbe una ingiustificata diversificazione (anche in ordine alla possibilita' di promuovere lo speciale procedimento previsto dall'art. 28) tra i lavoratori, a seconda che essi dipendano da un'amministrazione pubblica avente finalita' economiche o da un'altra amministrazione egualmente pubblica, che tali finalita' non abbia.
Massima n. 8339
Lo stato giuridico del lavoratore privato e quello del lavoratore pubblico tendono ad una sostanziale convergenza, che va realizzandosi mediante una osmosi tra le due discipline, sempre compatibilmente con la natura e con le peculiarita' dei rispettivi rapporti; ma trattasi di una evoluzione, il cui graduale svolgimento e' affidato al legislatore, naturale interprete delle istanze politiche, sindacali e sociali della comunita' nazionale. Cfr.: sentt. nn. 209 del 1975, 47 e 49 del 1976.
Massima n. 8340
L'art. 37 della legge n. 300 del 1970, nel prevedere l'estensione della disciplina da essa dettata ai dipendenti degli enti pubblici non economici (con il limite che la materia non sia diversamente regolata da norme speciali), non si riferisce ai dipendenti statali (rispetto ai quali pertanto le disposizioni del c.d. Statuto dei lavoratori sono totalmente inapplicabili); tale esclusione non e' tuttavia priva di razionalita' perche' e' giustificata, oltre che dalle innegabili differenze che tuttora intercorrono tra impiego pubblico e impiego privato, dalla circostanza che mentre la regolamentazione del rapporto di impiego dei dipendenti degli enti pubblici minori e' spesso frammentaria ed incompleta (e, come tale, si presta ad essere opportunamente integrata da quella statuaria) il rapporto di impiego dei dipendenti statali e' invece minuziosamente regolato da una disciplina completa, che appresta, anzi, i principi basilari all'ordinamento giuridico del pubblico impiego. Non e' quindi fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 succitato, nella parte in cui esclude del tutto l'applicabilita' del c.d. Statuto dei lavoratori al rapporto di impiego dei dipendenti statali; questione sollevata deducendo che dalla norma denunziata conseguirebbe una ingiustificata diversificazione (anche in ordine alla possibilita' di promuovere lo speciale procedimento previsto dall'art. 28) tra i lavoratori, a seconda che essi dipendano da un'amministrazione pubblica non avente finalita' economiche ovvero dall'amministrazione statale.
Massima n. 8341
La inapplicabilita' dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, alle associazioni sindacali dei dipendenti statali - che consegue al disposto dell'art. 37 della stessa legge, il quale non consente l'applicazione delle disposizioni del c.d. Statuto dei lavoratori ai rapporti di impiego statali -, puo' dare adito, ove si escluda che dette associazioni possano tutelare il loro interesse al rispetto della liberta' sindacale innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimita', e si assuma che cio' possa concretare una irrazionale ed ingiustificabile diseguaglianza di trattamento rispetto alle altre associazioni sindacali con minorazione del loro diritto di difesa, alla prospettazione di questioni di legittimita' costituzionale, non dell'art. 37, che va immune da siffatta censura, ma delle norme che tali istituti direttamente disciplinano nei rispettivi ambiti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, e norme sul collocamento" (detta anche Statuto dei lavoratori) sollevata dal pretore di Milano con ordinanza 11 luglio 1972, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo, 39, 40 e 113 della Costituzione;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del citato art. 37 della legge n. 300 del 1970, limitatamente alla parte in cui escluderebbe l'applicabilità dello Statuto dei lavoratori ai rapporti d'impiego dei dipendenti dagli enti pubblici che non svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economica, sollevata dal tribunale di Torino, con ordinanza 28 novembre 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge n. 300 del 1970 sollevate dai tribunali di Milano, Palermo, Salerno e Torino e dai pretori di Ceccano e Palermo, con le ordinanze in epigrafe indicate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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