Corte costituzionale

Ordinanza n. 270/1976

Corte cost., ord. 29 dicembre 1976, n. 270

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
270/1976
Data di deposito
29 dicembre 1976
Data di decisione
21 dicembre 1976
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:270

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
  • legge n. 1272 del 6 luglio 1939
  • art. 22, legge n. 903 del 21 luglio 1965
  • art. 2, legge n. 218 del 4 aprile 1952

Parametri

Massime

Massima n. 8639

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 31, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito dall'art. 2 legge 4 aprile 1952, n. 218, e dall'art. 22 legge 21 luglio 1965, n. 903), nella parte in cui, nell'ambito della disciplina delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, dispone che, se viene a morte un pensionato o assicurato e se superstite e' il marito, la pensione di riversibilita' e' a questo corrisposta nel caso in cui sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi dell'art. 10, primo comma, r.d.l. n. 636 del 1939, avendo la Corte gia' dichiarato tale questione non fondata con riferimento agli artt. 3, 29, 37 e 38 Cost. - sent. n. 201 del 1972 - e manifestamente infondata con riguardo all'art. 3 Cost. - ord. n. 50 del 1974 -, ed essendo gli argomenti svolti nella predetta sentenza validi anche per quanto riguarda il profilo della illegittimita' della disposizione denunciata in rapporto all'art. 31, primo comma, Cost..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, numero 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903; questione proposta, con le ordinanze in epigrafe, dal tribunale di Genova e dal giudice del lavoro del tribunale di Milano, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 31, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALLUSTRI - Cancelliere.

Testo integrale

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