Corte costituzionale

Ordinanza n. 258/1976

Corte cost., ord. 20 dicembre 1976, n. 258

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
258/1976
Data di deposito
20 dicembre 1976
Data di decisione
9 dicembre 1976
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:258

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 6, legge n. 46 del 15 febbraio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 8623

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, 36 e 38 Cost. - dell'art. 11, sesto comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella parte in cui stabilisce, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilita' del vedovo della dipendente o pensionata statale, il requisito che la moglie abbia contratto matrimonio in eta' inferiore ai cinquanta anni, avendo la Corte, con sent. n. 3 del 1975, dichiarato non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, legge 22 novembre 1962, n. 1646, e degli artt. 11, secondo comma, e 19 legge 15 febbraio 1958, n. 46 (modificati dall'art. 1 legge 14 maggio 1969, n. 252), e dell'articolo unico della legge 29 aprile 1967, n. 264, relative ai criteri limitativi per le pensioni di riversibilita', ritenuti non illegittimi perche', dettati in via generale dal legislatore, sono volti a "garantire la genuinita' e la serieta' del tardivo coniugio" e "si risolvono anche nella tutela del pubblico erario contro maliziose e fraudolente iniziative", ed essendo valide tali ragioni anche per la disposizione ora denunciata, che investe una condizione specifica per il riconoscimento della pensione di riversibilita' del vedovo della dipendente o della pensionata statale, condizione che si adegua al sistema generale e costituisce remora per i casi di matrimoni contratti al solo scopo di far conseguire la pensione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, questione proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, 36 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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