Corte costituzionale
Ordinanza n. 258/1976
Corte cost., ord. 20 dicembre 1976, n. 258
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 258/1976
- Data di deposito
- 20 dicembre 1976
- Data di decisione
- 9 dicembre 1976
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:258
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 6, legge n. 46 del 15 febbraio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 8623
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, 36 e 38 Cost. - dell'art. 11, sesto comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella parte in cui stabilisce, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilita' del vedovo della dipendente o pensionata statale, il requisito che la moglie abbia contratto matrimonio in eta' inferiore ai cinquanta anni, avendo la Corte, con sent. n. 3 del 1975, dichiarato non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, legge 22 novembre 1962, n. 1646, e degli artt. 11, secondo comma, e 19 legge 15 febbraio 1958, n. 46 (modificati dall'art. 1 legge 14 maggio 1969, n. 252), e dell'articolo unico della legge 29 aprile 1967, n. 264, relative ai criteri limitativi per le pensioni di riversibilita', ritenuti non illegittimi perche', dettati in via generale dal legislatore, sono volti a "garantire la genuinita' e la serieta' del tardivo coniugio" e "si risolvono anche nella tutela del pubblico erario contro maliziose e fraudolente iniziative", ed essendo valide tali ragioni anche per la disposizione ora denunciata, che investe una condizione specifica per il riconoscimento della pensione di riversibilita' del vedovo della dipendente o della pensionata statale, condizione che si adegua al sistema generale e costituisce remora per i casi di matrimoni contratti al solo scopo di far conseguire la pensione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, questione proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, 36 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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