Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1975

Corte cost., sent. 29 aprile 1975, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
95/1975
Data di deposito
29 aprile 1975
Data di decisione
23 aprile 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:95

Norme oggetto del giudizio

  • art. 74, ultimo co., codice di procedura penale 1930
  • art. 231, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 7773

Il decreto di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non da' luogo a preclusioni, ne' limita la possibilita' per il p.m. o per il pretore di procedere in qualunque momento, pur se non siano insorte nuove prove e senza che occorra un preventivo atto di revoca. L'art. 74, u.co., c.p.p., nella parte in cui stabilisce che dopo il decreto di archiviazione del pretore, "il procuratore della Repubblica...puo'...disporre invece che si proceda", non contrasta con gli artt. 101, secondo comma, 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost. Con sent. n. 102 del 1964 di questa Corte, si e' infatti precisato che il provvedimento di archiviazione non chiude ne' definisce alcun procedimento istruttorio, che anzi dichiara di non voler iniziare; e che il procuratore della Repubblica, quando dispone che si proceda, esercita, egli, l'azione penale dinanzi al pretore, cioe' eccezionalmente attua il principio della domanda del procedimento pretorile, di guisa che i due organi operano non in ragione di un rapporto gerarchico, ma nell'esplicazione di funzioni diverse. Il principio dell'equidistanza del p.m. e dell'imputato non puo' inoltre valere nei confronti della persona cui il decreto e' favorevole, ne' sono violati i precetti costituzionali di cui agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, perche', rispettivamente, le garanzie difensive sono predisposte in funzione del procedimento ed il meccanismo accolto nella norma denunziata non toglie certezza circa il giudice che in concreto deve giudicare.

Massima n. 7774

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 231 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., gia' dichiarata non fondata con sent. n. 300 del 1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, ultimo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, sollevata, con le quattro ordinanze in epigrafe, dai pretori di Bari, di Borgo Valsugana e di Montorio al Vomano;

2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 231 del codice di procedura penale, sollevata, in subordine, con l'ordinanza del pretore di Borgo Valsugana e già dichiarata non fondata con sentenza n. 300 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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