Corte costituzionale
Sentenza n. 95/1975
Corte cost., sent. 29 aprile 1975, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 95/1975
- Data di deposito
- 29 aprile 1975
- Data di decisione
- 23 aprile 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 74, ultimo co., codice di procedura penale 1930
- art. 231, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7773
Il decreto di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non da' luogo a preclusioni, ne' limita la possibilita' per il p.m. o per il pretore di procedere in qualunque momento, pur se non siano insorte nuove prove e senza che occorra un preventivo atto di revoca. L'art. 74, u.co., c.p.p., nella parte in cui stabilisce che dopo il decreto di archiviazione del pretore, "il procuratore della Repubblica...puo'...disporre invece che si proceda", non contrasta con gli artt. 101, secondo comma, 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost. Con sent. n. 102 del 1964 di questa Corte, si e' infatti precisato che il provvedimento di archiviazione non chiude ne' definisce alcun procedimento istruttorio, che anzi dichiara di non voler iniziare; e che il procuratore della Repubblica, quando dispone che si proceda, esercita, egli, l'azione penale dinanzi al pretore, cioe' eccezionalmente attua il principio della domanda del procedimento pretorile, di guisa che i due organi operano non in ragione di un rapporto gerarchico, ma nell'esplicazione di funzioni diverse. Il principio dell'equidistanza del p.m. e dell'imputato non puo' inoltre valere nei confronti della persona cui il decreto e' favorevole, ne' sono violati i precetti costituzionali di cui agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, perche', rispettivamente, le garanzie difensive sono predisposte in funzione del procedimento ed il meccanismo accolto nella norma denunziata non toglie certezza circa il giudice che in concreto deve giudicare.
Massima n. 7774
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 231 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., gia' dichiarata non fondata con sent. n. 300 del 1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, ultimo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, sollevata, con le quattro ordinanze in epigrafe, dai pretori di Bari, di Borgo Valsugana e di Montorio al Vomano;
2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 231 del codice di procedura penale, sollevata, in subordine, con l'ordinanza del pretore di Borgo Valsugana e già dichiarata non fondata con sentenza n. 300 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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