Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1975

Corte cost., sent. 25 marzo 1975, n. 69

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
69/1975
Data di deposito
25 marzo 1975
Data di decisione
20 marzo 1975
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:69

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7721

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 642 c.p.p., sollevata dal giudice di sorveglianza prima di provvedere sulla richiesta del p.m., poiche' trattasi di questione attinente a fasi ulteriori del procedimento, allo stato meramente ipotizzabile e, quindi, non attuali. - Cfr. sent. n. 168/1977; sentt. nn. 19/1974 e 110/1974.

Massima n. 7722

E' infondata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 636 c.p.p. (sollevata in base all'assunto che detta norma si limiterebbe a richiedere che il giudice inviti, senza garanzie e formalita', l'interessato a fare dichiarazioni in suo favore e non imporrebbe anche l'obbligo della formale contestazione dei fatti per i quali si procede, che invece sussiste nel processo ordinario), in quanto non v'ha dubbio che, dopo le pronunzie n. 53 del 1968, n. 168 del 1972 e 110 del 1974 di questa Corte, l'invito ex art. 636 c.p.p. sia equiparabile all'atto di contestazione dell'accusa del procedimento ordinario e debba pertanto contenere gli elementi essenziali a fondamento della minacciata misura di sicurezza: debba cioe' indicare non solo la forma di pericolosita' attribuita all'interessato ma anche le circostanze di fatto su cui si basa l'accusa.

Massima n. 7723

E' infondata, in riferimento agli artt. 3, comma primo e 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 637 c.p.p. (sollevata sotto il profilo che detta norma non prescriverebbe alcun limite di forma, di provenienza e di contenuto per gli accertamenti del giudice di sorveglianza) in quanto, dovendosi ritenere operanti nel processo di sicurezza, per logica necessaria estensione, le parallele disposizioni dettate per quello ordinario, nei limiti in cui le disposizioni stesse risultino, con prudente interpretazione compatibili con la peculiare struttura, con l'oggetto e con le finalita' dello speciale giudizio per l'applicazione delle misure di sicurezza (sentt. n. 168 del 1972 e 110 del 1974), e' indubbio che nel caso di invito a comparire davanti al giudice per la decisione della misura debbano essere osservate tutte le formalita' necessarie all'espletamento della difesa e che, ove mai tale atto venga preceduto da veri e propri atti istruttori, debbano essere rispettate dal giudice le regole ordinarie anche per quanto riguarda l'intervento dell'interessato e del suo difensore.

Massima n. 7724

E' infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione poiche' le decisioni di questa Corte concernenti gli artt. 636 e 637 si riflettono parimenti sull'applicazione della disposizione in questione che a quelle fa esplicito richiamo per la disciplina del procedimento relativo all'applicazione delle misure di prevenzione (sent. n. 53 del 1968).

Massima n. 7725

E' infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 106 cod.pen., nella parte in cui dispone che, ai fini della dichiarazione di abitualita' a delinquere, si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta amnistia. E' evidente, infatti, che l'asserita disparita' di trattamento tra imputati di uno stesso titolo di reato, a seconda che essi possano beneficiare di una amnistia impropria (che, intervenendo dopo la sentenza definitiva di condanna, lascia persistere la rilevanza di questa ai fini della dichiarazione di abitualita' nel delitto) ovvero di un'amnistia propria (che, ai fini della dichiarazione di abitualita', toglie ogni rilevanza all'attivita' criminosa dell'imputato) e' pienamente giustificata dal fatto che nel primo caso, a differenza che nel secondo, il provvedimento interviene dopo che vi e' stato il definitivo accertamento della colpevolezza dell'imputato. E quanto al rilievo che la maggiore o minore durata del processo possa comportare diversita' di trattamento, e' ovvio che cio' costituisce mera disparita' di fatto, irrilevante in questa sede.

Massima n. 7726

E' manifestamente infondata, in riferimento all'artt. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 cod. pen., gia' dichiarata da questa Corte non fondata con sent. n. 168 del 1972 e manifestamente infondata con ord. n. 44 del 1973.

Massima n. 7727

E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 109 cod. pen., gia' dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 168 del 1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 642 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con ordinanza 12 settembre 1972;

b) manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109, comma secondo, del codice penale sollevate dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con ordinanza 12 settembre 1972;

c) non fondata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del codice penale sollevata dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con ordinanza 12 settembre 1972;

d) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 del codice di procedura penale e dell'art. 4, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), in relazione agli artt.636 e 637 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, rispettivamente dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze e dal tribunale di Venezia con ordinanze in data 12 settembre 1972 e 19 novembre 1973.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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