Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1975

Corte cost., sent. 6 marzo 1975, n. 50

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
50/1975
Data di deposito
6 marzo 1975
Data di decisione
20 febbraio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:50

Norme oggetto del giudizio

  • art. 156, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 7688

L'esclusione della facolta' di autorizzare le questue per scopi politici non contrasta con l'art. 40 della Costituzione poiche' appartiene alla prudente scelta del legislatore ordinario la valutazione delle varie ipotesi concrete di esercizio delle questue e della relativa regolamentazione, ai fini del piu' opportuno contemperamento dell'uso della facolta' in esame con la salvaguardia degli altri interessi collettivi degni di tutela.

Massima n. 7689

La casistica delle questue ammissibili a norma dell'art. 156 T.U. leggi di P.S. risponde ad esigenze la cui valutazione puo' essere convenientemente effettuata solo dal legislatore, e la pur indubbia continua evoluzione degli interessi meritevoli di tutela cui le questue possono corrispondere, non e' circostanza tale da invalidare tale criterio, allo stesso modo in cui non puo' invocarsi in proposito la pretesa intempestivita' con cui il legislatore potrebbe tradurre in norme positive le sopravvenute esigenze, spettando al legislatore soltanto anche stabilire i modi e i tempi di tale adempimento.

Massima n. 7690

L'esclusione della facolta' di autorizzare le questue per scopi politici sancita dall'art. 156 T.U. legge di P.S. non contrasta con il principio secondo cui la Repubblica ha l'obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalita' umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Tale precetto non esclude, invero, che si provveda all'obbligo suddetto mediante una normativa che, come quella in esame, provveda particolari modalita' dettate dall'esigenza di contemperare interessi vari e contrapposti tutti meritevoli di tutela secondo un apprezzamento che deve ritenersi di competenza del legislatore ordinario. Costituisce esempio di tale modo di provvedere la legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) che ha riconosciuto la facolta' dei lavoratori di raccogliere all'interno dei luoghi di lavoro contributi adiuvativi (art. 26, comma primo).

Massima n. 7691

La riconosciuta legittimita' della predeterminazione da parte del legislatore dei tipi di questue ammissibili esclude il contrasto dell'art. 156 T.U. leggi di p.s. con gli artt. 18, 19 e 21 della Costituzione, in quanto invocati a tutela di forme di liberta', gia' riconosciute implicitamente limitabili in applicazione della suddetta facolta' discrezionale del legislatore.

Massima n. 7692

La pretesa arbitrarieta' conferita dall'art. 156 T.U. leggi di p.s. alla autorita' di P.S. per quanto riguarda la scelta delle questue ammissibili, arbitrarieta' che consentirebbe di operare scelte restrittive in materia di questue per scopi di beneficenza ed assistenziali, non contrasta con la liberta' dell'assistenza privata sancita dall'art. 38 della Costituzione, perche' contro eventuali deviazioni interpretative della p.s., esiste la garanzia dell'obbligo della motivazione e del diritto di impugnazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata dai pretori di Torino e Prato con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 19, 21, 38, 39, 40 e 49 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Testo integrale

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