Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1975

Corte cost., sent. 16 gennaio 1975, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
3/1975
Data di deposito
16 gennaio 1975
Data di decisione
9 gennaio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:3

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 252 del 14 maggio 1969
  • art. 6, comma 2, legge n. 1646 del 22 novembre 1962
  • legge n. 264 del 29 aprile 1967
  • art. 11, comma 2, legge n. 46 del 15 febbraio 1958
  • art. 19, legge n. 46 del 15 febbraio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 7581

L'art. 3 Cost. non e' informato ad una meccanica uniformita' di trattamento riguardo a situazioni che, pur ricollegandosi ad un'unica matrice, assumono tuttavia aspetti da considerare particolari, ed e' l'esame della razionalita' o meno della divergenza o della convergenza di trattamento che giustifica il richiamo alla garanzia dettata dall'articolo suddetto. I criteri limitativi per le pensioni di riversibilita' a carico dello Stato derivanti da matrimoni conclusi da gia' pensionati, che valgono anche per le pensioni di riversibilita' relative a dipendenti di enti locali, sono stati dettati dal legislatore in via generale come remora all'ipotesi non infrequente di matrimoni contratti non per naturale affetto, sicche' le condizioni restrittive si risolvono anche nella tutela del pubblico erario contro maliziose e fraudolente iniziative. Non e' pertanto irrazionale la diversita' del trattamento fra la pensione dovuta alla vedova del dipendente di ente locale qualora il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del dante causa, non sottoposta a restrizione, e quella dovuta alla vedova del dipendente dello stesso ente, nel caso di matrimonio contratto dopo la cessazione dal servizio, subordinata ai requisiti condizionanti dell'eta' del coniuge pensionato non superiore ai settantadue anni all'atto del matrimonio, e della differenza di eta' fra coniugi non superiore ai venti anni, previsti dall'art. 6, comma secondo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646. Egualmente non e' irrazionale il requisito della durata minima di due anni di matrimonio, prevista, sempre per il caso di riversibilita' della pensione derivante da matrimonio contratto dopo il pensionamento del dante causa, dagli artt. 11, secondo comma, e 19, legge 15 febbraio 1958, n. 46, modificati dall'art. 1, legge 14 maggio 1969, n. 252, concernenti le pensioni ordinarie a carico dello Stato.

Massima n. 7582

La disciplina restrittiva in materia di pensioni di riversibilita' dovute alle vedove di ex dipendenti di enti locali ed ex dipendenti statali nel caso che il matrimonio sia stato celebrato dopo il collocamento a riposo, prevista rispettivamente, dall'art. 6 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e dagli artt. 11, secondo comma, e 19 legge 15 febbraio 1958, n. 46, modificato dall'art. 1 legge 14 maggio 1969, n. 252, non contrasta con i diritti della famiglia garantiti dall'art. 29 Cost., non potendosi ragionevolmente ritenere che le restrizioni stesse, concernenti l'eta' massima del pensionato, la differenza minima di eta' fra i coniugi e la durata minima del matrimonio, agiscano come elemento negativo influente sulla possibilita' di contrarre matrimonio.

Massima n. 7583

La disciplina restrittiva in materia di pensioni di riversibilita' dovute alle vedove di ex dipendenti di enti locali ed ex dipendenti statali, nel caso che il matrimonio sia stato celebrato dopo il collocamento a riposo, prevista rispettivamente dall'art. 6 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e dagli artt. 11, secondo comma, e 19 legge 15 febbraio 1958, n. 46, modificata dall'art. 1 legge 14 maggio 1969, n. 252, non contrasta con l'art. 36 Cost.. La tutela della retribuzione differita non costituisce, infatti, un invalicabile principio, tale da non consentire in via assoluta alcuna deroga od eventuali adattamenti a particolari situazioni. Sono, invero, ammissibili le restrizioni suddette, concernenti l'eta' massima del pensionato, la differenza minima di eta' fra i coniugi e la durata minima del matrimonio, che sono dettate dall'intento cautelativo di ovviare alle frodi presunte, a difesa del pubblico erario, e la cui valutazione, in relazione al contemperamento o alla prevalenza degli opposti interessi, appartiene alla discrezionalita' del legislatore ove, come nel caso, siano da escludere motivi arbitrari.

Massima n. 7584

La disciplina restrittiva in materia di pensioni di riversibilita' dovute alle vedove di ex dipendenti di enti locali ed ex dipendenti statali, nel caso che il matrimonio sia stato celebrato dopo il collocamento a riposo, prevista rispettivamente dall'art. 6 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e dagli artt. 11, secondo comma, e 19 legge 15 febbraio 1958, n. 46, modificata dall'art. 1 legge 14 maggio 1969, n. 252, non contrasta con il principio generale dell'assistenza e previdenza sociale di cui all'art. 38 Cost.. Questo principio non esclude, invero, che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alle particolarita' delle singole situazioni ed in ispecie che, sia pur in via eccezionale, possano adottarsi misure cautelari ispirate alla tutela di interessi generali adeguatamente valutati dal legislatore. La garanzia posta dall'art. 38, secondo comma, Cost., invero, ispirata ad un fondamentale principio di solidarieta' sociale, costituisce una direttiva di ordine generale vincolante per il legislatore, cui e' peraltro demandato il compito di attuarla. Le cautele suddette, concernenti l'eta' massima del dante causa la differenza minima di eta' fra i coniugi e la durata minima del matrimonio, sostanziandosi nella predisposizione di alcune modalita' restrittive del diritto alla riversibilita', non incidono sull'ambito di realizzazione degli interessi dei lavoratori che si sono voluti garantire con la norma costituzionale invocata, ambito nel quale non possono farsi rientrare i casi che il legislatore ha ritenuto motivatamente di escludere.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sulle modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, questione sollevata dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili - con l'ordinanza 22 febbraio 1972 in riferimento agli artt. 3,29, primo comma, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38 della Costituzione;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 - nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato - modificati dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252 (modificazione dell'art. 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato) e dall'art. unico della legge 29 aprile 1967, n. 264: questione proposta dalla Corte dei conti - sezione IV pensioni militari - con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3,29, primo comma, 31, primo comma, e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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