Corte costituzionale

Sentenza n. 235/1975

Corte cost., sent. 30 ottobre 1975, n. 235

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
235/1975
Data di deposito
30 ottobre 1975
Data di decisione
22 ottobre 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:235

Norme oggetto del giudizio

  • art. 91, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959

Parametri

Massime

Massima n. 8099

La sospensione della patente da parte del prefetto alle persone diffidate, prevista dall'art. 91, secondo comma, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) non costituisce misura di prevenzione bensi' atto di autotutela, consentito dalla potesta' di revoca che corrisponde a quella di emanazione di qualsiasi atto amministrativo, sempre che concorrano gli estremi richiesti dalla legge. Considerata la netta distinzione che in materia va fatta tra le attribuzioni del prefetto e quelle dell'autorita' giudiziaria, e' percio' da escludere che l'indicata disposizione del codice della strada venga in contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost.. Cfr.: sentt. nn. 6 del 1962 e 87 del 1971.

Massima n. 8100

La questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 91, secondo comma, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, concernente la sospensione della patente di guida, con provvedimento del prefetto, alle persone diffidate, non e' fondata in quanto avverso il provvedimento di sospensione della patente, ove ne ricorrano gli estremi, possono essere esperiti tutti i mezzi di gravame sia in via amministrativa sia in via giurisdizionale preveduti dalla legge avverso gli atti amministrativi.

Massima n. 8101

Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 91, comma secondo, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) concernente la sospensione della patente di guida, da parte del prefetto, alle persone diffidate, sollevate, in riferimento, rispettivamente, all'art. 3 e all'art. 16 della Costituzione, perche', sotto il primo profilo, la Corte ha gia' deciso con la sentenza, di non fondatezza, n. 87 del 1971, e non e' stato addotto alcun nuovo argomento che possa giustificare una diversa soluzione, e, sotto il secondo, perche' la Corte ha anche gia' deciso con l'altra sentenza (di non fondatezza) n. 6 del 1962, con la quale si e' dimostrato che la norma denunciata, lungi dal contrastare con il precetto costituzionale, ne costituisce applicazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), sollevata dai pretori di Oristano e di Asti con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 91, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevate dal pretore di Oristano con le due ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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