Corte costituzionale
Sentenza n. 235/1975
Corte cost., sent. 30 ottobre 1975, n. 235
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 235/1975
- Data di deposito
- 30 ottobre 1975
- Data di decisione
- 22 ottobre 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:235
Norme oggetto del giudizio
- art. 91, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
Parametri
Massime
Massima n. 8099
La sospensione della patente da parte del prefetto alle persone diffidate, prevista dall'art. 91, secondo comma, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) non costituisce misura di prevenzione bensi' atto di autotutela, consentito dalla potesta' di revoca che corrisponde a quella di emanazione di qualsiasi atto amministrativo, sempre che concorrano gli estremi richiesti dalla legge. Considerata la netta distinzione che in materia va fatta tra le attribuzioni del prefetto e quelle dell'autorita' giudiziaria, e' percio' da escludere che l'indicata disposizione del codice della strada venga in contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost.. Cfr.: sentt. nn. 6 del 1962 e 87 del 1971.
Massima n. 8100
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 91, secondo comma, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, concernente la sospensione della patente di guida, con provvedimento del prefetto, alle persone diffidate, non e' fondata in quanto avverso il provvedimento di sospensione della patente, ove ne ricorrano gli estremi, possono essere esperiti tutti i mezzi di gravame sia in via amministrativa sia in via giurisdizionale preveduti dalla legge avverso gli atti amministrativi.
Massima n. 8101
Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 91, comma secondo, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) concernente la sospensione della patente di guida, da parte del prefetto, alle persone diffidate, sollevate, in riferimento, rispettivamente, all'art. 3 e all'art. 16 della Costituzione, perche', sotto il primo profilo, la Corte ha gia' deciso con la sentenza, di non fondatezza, n. 87 del 1971, e non e' stato addotto alcun nuovo argomento che possa giustificare una diversa soluzione, e, sotto il secondo, perche' la Corte ha anche gia' deciso con l'altra sentenza (di non fondatezza) n. 6 del 1962, con la quale si e' dimostrato che la norma denunciata, lungi dal contrastare con il precetto costituzionale, ne costituisce applicazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), sollevata dai pretori di Oristano e di Asti con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 91, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevate dal pretore di Oristano con le due ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze