Corte costituzionale
Sentenza n. 234/1975
Corte cost., sent. 30 ottobre 1975, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 234/1975
- Data di deposito
- 30 ottobre 1975
- Data di decisione
- 22 ottobre 1975
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 314, /26, codice civile
- art. 314, /8, codice civile
- art. 314, /4, codice civile
- art. 314, /11, codice civile
- 314/4, codice civile
- 314/11, codice civile
- 314/8, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 8096
Dovendosi il giudice pronunziare, in grado di appello, in ordine alla dichiarazione dello "stato di adottabilita'" nei confronti di minori i cui genitori avevano manifestato la loro opposizione, e' da escludersi la pregiudizialita' della decisione della questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 314/26 Cod. civ., nella parte in cui prevede che con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, e riguarda, quindi, gli effetti dell'adozione una volta superata la fase preliminare dell'adottabilita'. Correlativamente, la questione stessa deve essere dichiarata non rilevante.
Massima n. 8097
Deve escludersi il contrasto con gli artt. 29, 30 e 31 Cost., delle norme di cui agli artt. 314/4, 314/8, 314/11, Cod. civ., le quali consentono che sia dato corso all'adozione speciale dei figli legittimi nonostante l'opposizione dei genitori, quando risulti che l'asserita violazione e' stata, dal giudice "a quo", riportata alla situazione effettuale che consegue alla pronunzia dell'adozione speciale, ed e' quindi da ritenere prospettata soltanto in relazione all'art. 314/26 Cod. civ., che tale situazione disciplina.
Massima n. 8098
Gli artt. 314/4, 314/8, 314/11 Cod. civ., nella parte in cui consentono che sia dichiarata l'adozione speciale nonostante l'opposizione dei genitori dei minori adottandi, non debbono necessariamente essere collegati alle condizioni economiche familiari anche se deve riconoscersi che la situazione di abbandono piu' facilmente si verifica, in fatto, nell'ambito delle famiglie meno abbienti, e deve pertanto escludersi che la legge ponga una discriminazione per motivi economici. Deve anzi riconoscersi che l'istituto dell'adozione speciale appare conforme al disposto del secondo comma dell'art. 3 Cost., in quanto favorisce lo sviluppo della persona umana con l'inserimento del minore in una famiglia che ne possa avere adeguata cura.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314/26 del codice civile, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3,29,30 e 31 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 314/4, 314/8 e 314/11 del codice civile, sollevata con la stessa ordinanza ed in riferimento ai medesimi articoli della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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