Corte costituzionale

Sentenza n. 234/1975

Corte cost., sent. 30 ottobre 1975, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
234/1975
Data di deposito
30 ottobre 1975
Data di decisione
22 ottobre 1975
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:234

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8096

Dovendosi il giudice pronunziare, in grado di appello, in ordine alla dichiarazione dello "stato di adottabilita'" nei confronti di minori i cui genitori avevano manifestato la loro opposizione, e' da escludersi la pregiudizialita' della decisione della questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 314/26 Cod. civ., nella parte in cui prevede che con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, e riguarda, quindi, gli effetti dell'adozione una volta superata la fase preliminare dell'adottabilita'. Correlativamente, la questione stessa deve essere dichiarata non rilevante.

Massima n. 8097

Deve escludersi il contrasto con gli artt. 29, 30 e 31 Cost., delle norme di cui agli artt. 314/4, 314/8, 314/11, Cod. civ., le quali consentono che sia dato corso all'adozione speciale dei figli legittimi nonostante l'opposizione dei genitori, quando risulti che l'asserita violazione e' stata, dal giudice "a quo", riportata alla situazione effettuale che consegue alla pronunzia dell'adozione speciale, ed e' quindi da ritenere prospettata soltanto in relazione all'art. 314/26 Cod. civ., che tale situazione disciplina.

Massima n. 8098

Gli artt. 314/4, 314/8, 314/11 Cod. civ., nella parte in cui consentono che sia dichiarata l'adozione speciale nonostante l'opposizione dei genitori dei minori adottandi, non debbono necessariamente essere collegati alle condizioni economiche familiari anche se deve riconoscersi che la situazione di abbandono piu' facilmente si verifica, in fatto, nell'ambito delle famiglie meno abbienti, e deve pertanto escludersi che la legge ponga una discriminazione per motivi economici. Deve anzi riconoscersi che l'istituto dell'adozione speciale appare conforme al disposto del secondo comma dell'art. 3 Cost., in quanto favorisce lo sviluppo della persona umana con l'inserimento del minore in una famiglia che ne possa avere adeguata cura.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314/26 del codice civile, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3,29,30 e 31 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 314/4, 314/8 e 314/11 del codice civile, sollevata con la stessa ordinanza ed in riferimento ai medesimi articoli della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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