Corte costituzionale

Sentenza n. 196/1975

Corte cost., sent. 10 luglio 1975, n. 196

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
196/1975
Data di deposito
10 luglio 1975
Data di decisione
27 giugno 1975
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:196

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 741 del 14 luglio 1959
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 28 agosto 1960

Parametri

Massime

Massima n. 7982

Il conferimento di efficacia erga omnes ai contratti collettivi di lavoro, in attuazione della delega di cui alla legge 14 luglio 1959 n. 741, non puo' consentire che clausole pur non estranee all'oggetto della delega ma tuttavia contrarie a norme imperative o a precetti costituzionali, si trasformino in norme aventi vigore di legge. Tali clausole, in quanto non suscettibili di essere recepite in legge, conservano l'originario carattere contrattuale, con la conseguenza che spetta al giudice ordinario, e non alla Corte costituzionale, pronunziarsi sull'asserito contrasto di esse con norme imperative di legge o con precetti costituzionali e, in base ai risultati dell'accertamento, definire il giudizio, riconoscendo o negando loro forza di legge (nella specie e' stata dichiarata l'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, del D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273, che ha attribuito efficacia erga omnes all'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 relativo alla scala mobile delle retribuzioni dei dipendenti delle imprese industriali, sollevate in riferimento agli artt. 3, 39, 76 e 77, comma primo, della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273 (Norme sulla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 39, 76 e 77, comma primo, della Costituzione, dal pretore di San Ginesio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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