Corte costituzionale
Sentenza n. 196/1975
Corte cost., sent. 10 luglio 1975, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 196/1975
- Data di deposito
- 10 luglio 1975
- Data di decisione
- 27 giugno 1975
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:196
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 741 del 14 luglio 1959
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 28 agosto 1960
Parametri
Massime
Massima n. 7982
Il conferimento di efficacia erga omnes ai contratti collettivi di lavoro, in attuazione della delega di cui alla legge 14 luglio 1959 n. 741, non puo' consentire che clausole pur non estranee all'oggetto della delega ma tuttavia contrarie a norme imperative o a precetti costituzionali, si trasformino in norme aventi vigore di legge. Tali clausole, in quanto non suscettibili di essere recepite in legge, conservano l'originario carattere contrattuale, con la conseguenza che spetta al giudice ordinario, e non alla Corte costituzionale, pronunziarsi sull'asserito contrasto di esse con norme imperative di legge o con precetti costituzionali e, in base ai risultati dell'accertamento, definire il giudizio, riconoscendo o negando loro forza di legge (nella specie e' stata dichiarata l'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, del D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273, che ha attribuito efficacia erga omnes all'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 relativo alla scala mobile delle retribuzioni dei dipendenti delle imprese industriali, sollevate in riferimento agli artt. 3, 39, 76 e 77, comma primo, della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273 (Norme sulla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 39, 76 e 77, comma primo, della Costituzione, dal pretore di San Ginesio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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