Corte costituzionale

Sentenza n. 140/1975

Corte cost., sent. 11 giugno 1975, n. 140

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
140/1975
Data di deposito
11 giugno 1975
Data di decisione
4 giugno 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:140

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, legge n. 690 del 13 giugno 1952
  • art. 76, legge n. 176 del 6 febbraio 1941

Parametri

Massime

Massima n. 7882

L'art. 18 della legge 13 giugno 1952, n. 690, "nel punto in cui prevede che il riscatto dei servizi non di ruolo ex art. 76 dell'ordinamento del relativo monte pensioni (legge 6 febbraio 1941, n. 176), possa essere esercitato sotto pena di decadenza, da parte degli insegnanti elementari, soltanto entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge n. 690", non contrasta con gli artt. 24, primo comma, 36 e 38 e 3 della Costituzione, atteso che un termine di novanta giorni non puo' di per se' ritenersi tanto breve da impedire o menomare gravemente l'esercizio del diritto di riscatto (ne' puo' attribuirsi alcuna rilevanza giuridica al fatto che la legge 13 giugno 1952, n. 690 sia stata pubblicata nel periodo estivo), che la facolta' di riscatto dei servizi non di ruolo era stata gia' consentita fin dal 1941, con le modalita' stabilite dagli artt. 76 e 77, e che il termine accordato con l'art. 18 della legge n. 690 del 1952 aveva lo scopo di consentire, in via transitoria, il riscatto di servizi anteriori in base alle previgenti disposizioni dell'ordinamento del monte pensioni: talche', in rapporto a tale speciale esigenza, non puo' disconoscersi l'opportunita' del nuovo termine perentorio, ne' la sua congruita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 13 giugno 1952, n. 690, "Trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari", sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 36 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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