Corte costituzionale
Sentenza n. 140/1975
Corte cost., sent. 11 giugno 1975, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 140/1975
- Data di deposito
- 11 giugno 1975
- Data di decisione
- 4 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:140
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, legge n. 690 del 13 giugno 1952
- art. 76, legge n. 176 del 6 febbraio 1941
Parametri
Massime
Massima n. 7882
L'art. 18 della legge 13 giugno 1952, n. 690, "nel punto in cui prevede che il riscatto dei servizi non di ruolo ex art. 76 dell'ordinamento del relativo monte pensioni (legge 6 febbraio 1941, n. 176), possa essere esercitato sotto pena di decadenza, da parte degli insegnanti elementari, soltanto entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge n. 690", non contrasta con gli artt. 24, primo comma, 36 e 38 e 3 della Costituzione, atteso che un termine di novanta giorni non puo' di per se' ritenersi tanto breve da impedire o menomare gravemente l'esercizio del diritto di riscatto (ne' puo' attribuirsi alcuna rilevanza giuridica al fatto che la legge 13 giugno 1952, n. 690 sia stata pubblicata nel periodo estivo), che la facolta' di riscatto dei servizi non di ruolo era stata gia' consentita fin dal 1941, con le modalita' stabilite dagli artt. 76 e 77, e che il termine accordato con l'art. 18 della legge n. 690 del 1952 aveva lo scopo di consentire, in via transitoria, il riscatto di servizi anteriori in base alle previgenti disposizioni dell'ordinamento del monte pensioni: talche', in rapporto a tale speciale esigenza, non puo' disconoscersi l'opportunita' del nuovo termine perentorio, ne' la sua congruita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 13 giugno 1952, n. 690, "Trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari", sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 36 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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