Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1975

Corte cost., sent. 21 maggio 1975, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
119/1975
Data di deposito
21 maggio 1975
Data di decisione
7 maggio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:119

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7823

La diversita' delle sanzioni disposte nel secondo e nel terzo comma dell'art. 334 cod. pen. - rispettivamente per le ipotesi del proprietario che sottragga, disperda o deteriori una cosa sottoposta a sequestro o pignoramento e affidata alla sua custodia e per quella del proprietario non custode che si renda responsabile dello stesso fatto - trova valida giustificazione negli aspetti distintivi particolari esistenti fra l'una e l'altra fattispecie. Infatti, quantunque esse presentino una stessa identita' del bene giuridicamente tutelato, tuttavia variano nel contenuto specifico della condotta criminosa in relazione, quanto alla prima fattispecie, al rapporto che, a seguito dell'affidamento in custodia, viene a determinarsi tra il proprietario e la cosa sottoposta a sequestro o pignoramento, ed al quale il legislatore ha inteso dare un valore diverso, ai fini della pena, il che ben si inquadra nei limiti di quella ragionevolezza che esclude la illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 3 Cost.. Una volta riconosciuta la razionalita' della scelta operata dal legislatore col differenziare, agli effetti della pena, le due condotte antigiuridiche, viene ad essere sottratta al controllo di legittimita' l'indagine sull'efficacia rieducativa della pena, che del resto non dipende tanto dalla sua durata quanto soprattutto dal suo regime di esecuzione. Ne' sussiste violazione del diritto di difesa - prospettata osservando che l'art. 521 cod. proc. civ., cui andrebbe ricollegato l'art. 334 cod. pen., non prevede l'avvertimento al debitore da parte dell'ufficiale giudiziario procedente al sequestro o al pignoramento delle conseguenze penali alle quali andrebbe incontro violando gli obblighi correlativi all'affidamento del bene alla sua custodia - dal momento che si verte in tema di inescusabilita' dell'ignoranza della legge penale. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 24, secondo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334, secondo comma, cod. pen., sollevata in proposito in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Massima n. 7824

Il principio di eguaglianza e' applicabile quando vi siano omogeneita' di situazioni da regolare legislativamente e in modo unitario e coerente, non quando si tratti di situazioni che, pur derivando da basi comuni, differiscono tra loro per aspetti distintivi particolari.

Massima n. 7825

L'art. 24, secondo comma, Cost. riguarda la tutela dei diritti e, percio', se ne puo' assumere la violazione solo quando il legislatore limiti ingiustificatamente la difesa processuale. Si riferisce quindi al giudizio e alle garanzie assicurate a chi deve agire in giudizio o comunque subire un giudizio, e non si estende a considerare i momenti anteriori dai quali esso trae origine. Cfr.: sentt. n. 57 del 1962 e n. 10 del 1963.

Massima n. 7826

Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale per il venir meno dell'esistenza in concreto di un giudizio di merito in cui assuma rilevanza, nei limiti in cui e' stata proposta, la questione stessa, allorche' il giudice a quo abbia errato nell'ordinanza di rimessione nel riferirne i termini e cio' sia dipeso da erroneita' nella contestazione del reato. (Nella specie era stata proposta - in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334, comma primo, cod. pen., in quanto prevede per il coniuge nominato custode della cosa sottoposta a sequestro o pignoramento e che tale cosa sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori al solo scopo di favorire l'altro coniuge proprietario di essa, una pena diversa e piu' grave di quella prevista per il proprietario custode nel comma secondo dello stesso articolo; dagli atti del giudizio risultava, pero', che erroneamente all'imputata era stato contestato il reato di cui al comma primo dell'art. 334 cod. pen., invece di quello di cui al comma secondo, essendo la stessa proprietaria del bene sottoposto a pignoramento e affidatole in custodia. L'errore e' stato segnalato dallo stesso pretore dopo l'invio dell'ordinanza alla Corte).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 334 del codice penale, anche per la parte in cui esso viene ricollegato all'art. 521 del codice di procedura civile, sollevata con l'ordinanza n. 38 del -1973 dal pretore di Asti, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione;

b) dichiara inammissibile, nei limiti di cui alla motivazione, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 334 del codice penale, sollevata dallo stesso pretore di Asti con l'ordinanza n. 405 del 1973, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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