Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1975

Corte cost., sent. 21 maggio 1975, n. 115

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
115/1975
Data di deposito
21 maggio 1975
Data di decisione
7 maggio 1975
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:115

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7815

Non potendo la prescrizione ordinaria, per norma espressa del codice, concorrere con "i casi in cui la legge dispone diversamente" - e tali sono quelli delle prescrizioni di cui agli artt. 2948, n. 5, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ., gia' riconosciuti viziati di illegittimita' costituzionale limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione lavorativa decorra durante il rapporto di lavoro -, l'art. 2946 cod. civ. risulta inapplicabile al diritto del lavoratore dipendente da privato imprenditore ad indennita' facenti parte integrante della retribuzione lavorativa. Pertanto e' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2946 cit., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decennale decorra in pendenza di rapporto di lavoro, sollevata in riferimento all'art. 36 Cost., in quanto applicabile al diritto del lavoratore di ottenere indennita' varie relative alla prestazione lavorativa (straordinari, indennita' sostitutiva di ferie, gratifica natalizia). Cfr.: sent. n. 63 del 1966.

Massima n. 7816

Posto che il diritto del lavoratore ad una qualifica maggiore deve considerarsi autonomo e distinto da quello alla retribuzione per attivita' lavorative effettivamente prestate, e rispetto al quale il decorso della prescrizione di cui agli artt. 2948, n. 5, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ. inizia dalla cessazione del rapporto lavorativo; e che per quanto concerne l'applicazione della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 cod.civ. a tale diritto, essa non decorre durante il rapporto di lavoro, solo quando si tratti di prestazioni lavorative che godono della speciale garanzia di cui all'art. 36 Cost., il quale non consente alcuna rinunzia del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato, e' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 2946, in relazione all'art. 2935, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra in pendenza di rapporto di lavoro - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost. -, in quanto applicabile al diritto del lavoratore ad una qualifica superiore ed alla relativa retribuzione, poiche' l'eventuale accoglimento potrebbe portare ad una dichiarazione di illegittimita' limitata alle vere e proprie retribuzioni senza incidere su altri diritti. Cfr.: sentt. n. 63 del 1966 e n. 86 del 1971.

Massima n. 7817

L'assimilazione del rapporto di lavoro con gli enti pubblici economici a quello di diritto privato e' possibile solo al fine di identificare il giudice munito di potere giurisdizionale per dirimere le relative controversie, ma non vale a mutare il carattere pubblicistico di tale rapporto e le connesse garanzie di stabilita' assicurate, nella regolamentazione organica o nella disciplina collettiva, dalla cessazione del rapporto soltanto per cause precise e determinate. Pertanto, e' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2946 cod. civ., in relazione all'art. 2103 ed all'art. 13 legge n. 300 del 1970, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra in pendenza del rapporto di lavoro - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost. in quanto tale norma si ritenga applicabile al diritto del lavoratore dipendente da ente pubblico economico, ad una qualifica superiore e alla retribuzione relativamente alle mansioni effettivamente svolte - poiche' l'eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma impugnata potrebbe riferirsi solo al lavoro privato e non anche al rapporto di impiego pubblico. Cfr.: sent. n. 86 del 1971.

Massima n. 7818

La dichiarazione di parziale illegittimita' costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, (pronunciata con sent. n. 63 del 1966) riguarda i soli rapporti di lavoro privati e non si estende ai rapporti d'impiego sia dei dipendenti dello Stato, sia dei dipendenti di altri enti pubblici, anche di carattere economico. Cfr.: sent. n. 143 del 1969.

Massima n. 7819

L'interpretazione delle norme contenute nei contratti collettivi e la determinazione della portata di queste attengono alla competenza del giudice ordinario. Cfr.: sent. n. 143 del 1969.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, sollevate con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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