Corte costituzionale

Sentenza n. 113/1975

Corte cost., sent. 21 maggio 1975, n. 113

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
113/1975
Data di deposito
21 maggio 1975
Data di decisione
7 maggio 1975
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:113

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • art. 3, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • art. 9, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • art. 11, comma 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956

Parametri

Massime

Massima n. 7809

Non puo' affermarsi che la decisione circa l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, pur promanando formalmente dall'Autorita' giudiziaria sia in realta' fondata su un provvedimento assolutamente discrezionale quale la diffida del questore (art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423). Infatti, l'autorita' di p.s. non puo' agire a proprio arbitrio, sulla base di semplici sospetti, poiche' e' richiesta dalla legge un'oggettiva valutazione di fatti che siano manifestazione concreta della proclivita' al delitto dell'agente e siano stati accertati in modo da escludere valutazioni puramente soggettive ed incontrollabili (sent. n. 23 del 1964); ne' va dimenticato che le stesse informazioni della p.s. sono in ogni caso liberamente valutabili dal giudice, che deve decidere in ordine all'applicazione della misura di prevenzione, al pari di ogni altro elemento di prova acquisito al processo. Non sono pertanto fondati, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., i dubbi sotto tale profilo prospettati circa la legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3 e 9 della legge n. 1423 del 1956, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'.

Massima n. 7810

Del pari infondati sono, in riferimento all'art. 14 Cost., i dubbi sulla legittimita' costituzionale dei predetti artt. 1, 3 e 9 della gia' citata legge n. 1423 del 1956 in quanto essi si limitano a porre alcune limitazioni alla liberta' della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e non contengono, neppure implicitamente, nessuna disposizione che attribuisca speciali poteri di indagine agli organi di polizia giudiziaria, i quali restano quindi condizionati, per cio' che attiene alle perquisizioni e alle ispezioni, dalle norme contenute nel codice di procedura penale nell'ambito di quanto disposto dall'art. 14 Cost.

Massima n. 7811

E' infondata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma secondo, della citata legge n. 1423 del 1956, in quanto, ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi da esso prevista, occorre sempre la pronuncia del giudice di sorveglianza che accerti se sussistano le condizioni necessarie perche' si verifichi l'effetto previsto dalla legge (sent. n. 3 del 1974).

Massima n. 7812

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita', nella parte in cui non prevede che, ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui nel corso del termine stabilito per la sua durata il sorvegliato commetta un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba previamente accertare che la commissione di tale reato sia di per se' indice della persistente pericolosita' dell'agente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte in cui non prevede che, ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui nel corso del termine stabilito per la sua durata il sorvegliato commetta un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba previamente accertare che la commissione di tale reato sia di per sé indice della persistente pericolosità dell'agente;

b) dichiara non fondate, in riferimento agli artt. 13 e 14 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 9 della legge predetta, sollevate dal pretore di Modena con ordinanze 9 marzo 1973 e 7 marzo 1974;

c) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma secondo, della legge predetta, sollevate dal pretore di Barra con ordinanza 12 aprile 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI-

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI-

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze