Corte costituzionale

Sentenza n. 112/1975

Corte cost., sent. 21 maggio 1975, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
112/1975
Data di deposito
21 maggio 1975
Data di decisione
7 maggio 1975
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:112

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 1580 del 3 dicembre 1931
  • art. 1, legge n. 1580 del 3 dicembre 1921

Parametri

Massime

Massima n. 7805

I principi di cui agli artt. 32 e 38 della Costituzione, nella parte in cui hanno contenuto normativo rispetto alla preesistente disciplina della materia cui si riferiscono, sono - in primo luogo - norme di legislazione che prefissano alla legge futura l'obiettivo di soddisfare certi bisogni di fatto emergenti nella vita associativa, mediante la prestazione di determinati servizi: postulano, cioe', per questa loro natura, l'introduzione delle necessarie riforme, con la relativa provvista dei mezzi finanziari, senza precisarne le modalita', tranne, forse, che in ordine al carattere pubblicistico degli interventi assistenziali, come puo' ricavarsi dall'ultimo comma dell'art. 38; tanto piu' che, a norma dello art. 117 Cost., quella dell'assistenza sanitaria e ospedaliera e' materia di competenza delle Regioni, le quali potranno quindi, secondo le previsioni costituzionali, regolarla variamente nel quadro dei principi delle leggi statali.

Massima n. 7806

La parziale inadeguatezza, rispetto ai fini costituzionalmente stabiliti, del sistema per l'innanzi disposto dalla legge 3 dicembre 1931, n. 1580, ed in particolare dal suo art. 1, non puo' essere considerata ragione sufficiente per dichiararne la illegittimita', dal momento che, detto sistema nell'autorizzare le Amministrazioni degli ospedali, dei comuni e dei manicomi alla rivalsa delle spese di spedalita' nei confronti del ricoverato, quale debitore principale, ovvero dei suoi eredi legittimi o testamentari, se deceduto, o infine dei suoi congiunti nell'ordine indicato dall'art. 142 cod. civile del 1865, corrispondente all'art. 433 del codice civile vigente, nel caso in cui il ricoverato od i suoi eredi non siano in condizioni di effettuare il rimborso, non contrasta ne' con il principio della gratuita' dell'assistenza ospedaliera che certamente e' assicurata limitatamente almeno al soggetto assistito, ne' con quello dell'intervento pubblicistico, che ricorre del pari, anche se in linea sussidiaria ed eventuale, allorche' nessuno dei congiunti sia in grado di sostenere l'onere del rimborso totale o parziale.

Massima n. 7807

Non puo' ritenersi irrazionale la previsione legislativa che l'onere del rimborso per le spese di spedalita' ricada sui congiunti del ricoverato indigente, in quanto tenuti agli alimenti e nell'ordine in cui vi sono tenuti, sempre che e nella misura in cui le loro condizioni economiche lo consentano: tale onere, infatti, poggia sulla base di una comunanza di interessi e di un collegamento, diretto e indiretto, tra la causa della imposizione e le finalita' da conseguire: il che e' sufficiente ad escludere una violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 7808

La previsione di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1931 n. 1580 - che autorizza le Amministrazione degli ospedali, dei comuni e dei manicomi alla rivalsa per le spese di spedalita' nei confronti del ricoverato, quale debitore principale, ovvero dei suoi eredi legittimi o testamentari, se deceduto, o infine dei suoi congiunti nell'ordine indicato dall'art. 142 cod. civ. del 1865, rispondente all'art. 433 del c.c. vigente, nel caso in cui il ricoverato od i suoi eredi non siano in condizioni di effettuare il rimborso - non viola la riserva di legge stabilita nell'art. 23 Cost. per la imposizione di prestazioni patrimoniali; l'onere in questione trova, infatti, sicuro ed esplicito fondamento in una norma di legge, che ne prestabilisce altresi' i beneficiari ed i soggetti passivi nonche' implicitamente, la stessa misura, correlata quale essa e' per un verso, alle spese sostenute dall'ente, e per altro verso alle possibilita' economiche degli obbligati.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, sul rimborso delle spese di spedalità e manicomiali, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 32 e 38 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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