Corte costituzionale
Sentenza n. 106/1975
Corte cost., sent. 7 maggio 1975, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/1975
- Data di deposito
- 7 maggio 1975
- Data di decisione
- 24 aprile 1975
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 20, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 18, comma 2, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 22, regio decreto n. 635 del 16 maggio 1940
Parametri
Massime
Massima n. 7793
La facolta' riconosciuta agli ufficiali ed agenti di p.s. dall'art. 16 legge di p.s. di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazione di polizia, come quella di spettacoli teatrali, e' intesa al fine di controllare, senza limiti di tempo, la permanente osservanza delle prescrizioni legalmente imposte con l'autorizzazione suddetta in rapporto alla funzionalita' tecnica dei locali e nell'interesse primario dell'incolumita' delle persone intervenute. Tale facolta' non contrasta con la liberta' di domicilio garantita dall'art. 14 Cost. poiche', escluso che gli ambienti unicamente destinati ad attivita' teatrale possono qualificarsi domicilio degli utenti, ed anche ammessa l'equiparazione agli effetti della tutelabilita' da violazioni del concetto di domicilio con quello di privata dimora nell'ipotesi in cui un teatro venga adibito temporaneamente ed occasionalmente ad attivita' privata, deve pur sempre rimanere fermo il principio che l'art. 14 Cost. non puo' non consentire deroghe a tutela di interessi generali, come e' appunto l'interesse all'incolumita' pubblica, al quale espressamente del resto si richiama il comma terzo dello stesso art. 14.
Massima n. 7794
La facolta' riconosciuta agli ufficiali ed agenti di p.s. dall'art. 16 legge di p.s. di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggetta ad autorizzazione di polizia, come quella di spettacoli teatrali, e' intesa al fine di controllare senza limiti di tempo la permanente osservanza delle prescrizioni legalmente imposte con l'autorizzazione suddetta in rapporto alla funzionalita' tecnica dei locali e nell'interesse primario della incolumita' degli intervenuti. Detta facolta' non contrasta col diritto di riunione garantito dall'art. 17 Cost., poiche' l'intervento della polizia ai fini ed alle condizioni suddette e', anzi, volto ad agevolarlo, assicurandone il regolare svolgimento. Ne' contrasta con gli artt. 2 e 21 Cost. poiche' l'intervento stesso non e', ne' deve essere, diretto a controllare o a coartare la libera manifestazione del pensiero o i diritti inviolabili dell'uomo.
Massima n. 7795
Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 18 T.U.L.P.S., concernente l'equiparazione, a determinate condizioni, delle riunioni indette in forma privata a quelle pubbliche, e dell'art. 20 (concernente lo scioglimento delle riunioni tenute in luogo aperto al pubblico) sollevate in relazione agli artt. 2, 14, 17 e 21 Cost. sono manifestamente irrilevanti perche', dalla stessa ordinanza di rinvio, risulta che la rappresentazione oggetto del giudizio principale e' stata ritenuta dal giudice "a quo" di natura privata in base agli elementi di fatto acquisiti in giudizio, e non in applicazione della norma impugnata.
Massima n. 7796
In base all'art. 134 Cost. la Corte costituzionale e' chiamata a giudicare soltanto sulle controversie relative alla legittimita' delle leggi e degli atti aventi forza di legge, ed e' pertanto inammissibile la denunzia di illegittimita' dell'art.22 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di P.S.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, secondo comma, e 20 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 14, 17 e 21 della Costituzione;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, come sopra sollevata, dell'art. 22 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del citato r.d. n. 773 del 1931 (t.u. delle leggi di p.s.), come sopra sollevata, in riferimento agli artt. 2, 14, 17 e 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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