Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/1975

Corte cost., ord. 12 marzo 1975, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
66/1975
Data di deposito
12 marzo 1975
Data di decisione
5 marzo 1975
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:66

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, comma 1, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 31, comma 1, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 38, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941

Parametri

Massime

Massima n. 7715

Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107 Cost. - degli artt. 31, primo comma, e 34, comma primo R.D. 18 gennaio 1941, n. 12, i quali prevedono che alle preture possono essere addetti uno o piu' magistrati in sottordine che coadiuvano il titolare nell'adempimento delle sue funzioni; questione gia' dichiarata non fondata (con sentenza n. 80 del 1970) dovendo escludersi che dette disposizioni attribuiscano poteri gerarchici al pretore dirigente e dovendo le stesse essere lette in rapporto allo spirito della legge 24 maggio 1951, n. 392, che ha distinto, come vuole la Costituzione, i magistrati secondo le funzioni, escludendo fra di essi ogni subordinazione gerarchica).

Massima n. 7716

La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa ad una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento agli artt. 3, 25, 101, e 107 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 - il quale stabilisce che il titolare della pretura dirige l'ufficio e distribuisce il lavoro tra le sezioni e che sono di sua esclusiva competenza le attribuzioni di carattere amministrativo e la sorveglianza sull'andamento generale dei servizi - disposizione gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (con sentenza n. 143 del 1973) nella parte in cui non prevede che nel caso di revoca del provvedimento di assegnazione di attivita' giudiziarie, il magistrato interessato possa chiedere che il dirigente indichi per iscritto i motivi del relativo atto, e riferendosi la motivazione della pronuncia anche all'ipotesi di pretura non costituita in sezioni).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31, primo comma, 34, primo comma, e 38 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), proposte dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3,25, 101 e 107 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI- LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Testo integrale

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