Corte costituzionale
Ordinanza n. 66/1975
Corte cost., ord. 12 marzo 1975, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 66/1975
- Data di deposito
- 12 marzo 1975
- Data di decisione
- 5 marzo 1975
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:66
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 1, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 31, comma 1, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 38, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
Parametri
Massime
Massima n. 7715
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107 Cost. - degli artt. 31, primo comma, e 34, comma primo R.D. 18 gennaio 1941, n. 12, i quali prevedono che alle preture possono essere addetti uno o piu' magistrati in sottordine che coadiuvano il titolare nell'adempimento delle sue funzioni; questione gia' dichiarata non fondata (con sentenza n. 80 del 1970) dovendo escludersi che dette disposizioni attribuiscano poteri gerarchici al pretore dirigente e dovendo le stesse essere lette in rapporto allo spirito della legge 24 maggio 1951, n. 392, che ha distinto, come vuole la Costituzione, i magistrati secondo le funzioni, escludendo fra di essi ogni subordinazione gerarchica).
Massima n. 7716
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa ad una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento agli artt. 3, 25, 101, e 107 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 - il quale stabilisce che il titolare della pretura dirige l'ufficio e distribuisce il lavoro tra le sezioni e che sono di sua esclusiva competenza le attribuzioni di carattere amministrativo e la sorveglianza sull'andamento generale dei servizi - disposizione gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (con sentenza n. 143 del 1973) nella parte in cui non prevede che nel caso di revoca del provvedimento di assegnazione di attivita' giudiziarie, il magistrato interessato possa chiedere che il dirigente indichi per iscritto i motivi del relativo atto, e riferendosi la motivazione della pronuncia anche all'ipotesi di pretura non costituita in sezioni).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31, primo comma, 34, primo comma, e 38 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), proposte dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3,25, 101 e 107 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI- LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
Testo integrale
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