Corte costituzionale
Sentenza n. 88/1974
Corte cost., sent. 27 marzo 1974, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 88/1974
- Data di deposito
- 27 marzo 1974
- Data di decisione
- 21 marzo 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955
- art. 16, decreto legislativo luogotenenziale n. 788 del 9 novembre 1945
- art. 23, legge n. 218 del 4 aprile 1952
Parametri
Massime
Massima n. 7144
Non sono in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 23, 24, primo comma e 27 Cost., le norme di cui agli artt. 23 della legge 4 aprile 1952 n. 218, 82 del D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 e 16 del D.L.Lgt. 9 novembre 1945 n. 788 le quali stabiliscono, rispettivamente in materia di pensioni di invalidita' e vecchiaia, di assegni familiari e di Cassa integrazione guadagni, che il datore di lavoro inadempiente all'obbligo del versamento dei contributi delle assicurazioni sociali e' tenuto al pagamento, nei confronti dell'INPS, dei contributi evasi e di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, indipendentemente dalla effettiva sussistenza ed entita' del danno e a prescindere dalla domanda giudiziale della parte interessata. Cfr.: sent. n. 76/1966.
Massima n. 7145
Le norme impugnate, che prevedono a carico del datore di lavoro, in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi assicurativi, il pagamento della somma aggiuntiva, non contrastano con l'art. 3 Cost. Ed invero le situazioni giuridiche messe a confronto - quella degli altri soggetti rispetto all'INPS - sono differenziate in quanto l'INPS e' un ente pubblico che assolve una pubblica funzione in materia di previdenza, curando il soddisfacimento di interessi costituzionalmente protetti (art. 38 Cost.). Inoltre, il pagamento della somma aggiuntiva costituisce una sanzione amministrativa, tra i cui scopi, quello volto a risarcire un danno non appare ne' unico ne' essenziale. Pertanto nessuna rilevanza ha la circostanza che il pagamento della somma aggiuntiva sia dovuta indipendentemente dalla domanda di parte. Cfr.: sent. n. 76/1966.
Massima n. 7146
Neppure sussiste, da parte delle indicate norme che prevedono il pagamento della somma aggiuntiva, la violazione dell'art. 24 Cost., perche' il datore di lavoro non puo' trovarsi in condizioni di minorata difesa solo perche' l'azione di recupero dei contributi, somma aggiuntiva e interessi moratori, viene esercitata ex officio in connessione con quella penale e si svolge in un unico processo: e', infatti, evidente che il datore di lavoro, nel proporre le sue difese, puo' esporre le proprie ragioni sia sul presupposto unico delle due azioni costituito dal mancato pagamento dei contributi assicurativi, sia sugli aspetti peculiari pertinenti a ciascuna di esse, ammesso che ve ne siano.
Massima n. 7147
Nel caso in cui il datore di lavoro inadempiente sia una persona giuridica, le norme di cui agli artt. 23 della legge 4 aprile 1952 n. 218, 82 del D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 e 16 d.lg.lgt. 9 novembre 1945, n. 788, non contrastano con l'articolo 27 della Costituzione: ed invero, relativamente ad un fatto contemplato dalla legge come reato, il rappresentante legale di una persona giuridica e' tenuto a sottostare in proprio alle conseguenze penali solo per fatto proprio e non risponde che nel nome per quanto riguarda quelle civili o amministrative riferibili alla persona giuridica rappresentata. Pertanto, ove il rappresentante legale della persona giuridica sia responsabile del mancato o ritardato pagamento dei contributi, il presidente dell'ente rispondera' soltanto per l'ammenda, mentre il pagamento dei contributi omessi, quello degli interessi, come della somma aggiuntiva, spettera' all'ente.
Massima n. 7148
Il pagamento della somma aggiuntiva, previsto, come sanzione amministrativa dell'omesso o ritardato versamento dei contributi, dagli artt. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 82 D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, 16 del d.lg.lgt. 9 novembre 1945 n. 788, non contrasta con l'art. 23 della Costituzione, perche' risulta chiaramente rispettata la condizione basilare del precetto costituzionale relativa alla riserva di legge.
Massima n. 7149
L'erronea interpretazione di una norma da parte del giudice e' riparabile con i comuni rimedi giurisdizionali; in tal caso a carico della erronea interpretazione della norma non puo' porsi alcuna questione di legittimita' costituzionale.
Massima n. 7150
Il potere di riduzione della somma aggiuntiva, attribuito al Comitato esecutivo dell'INPS e non anche al giudice penale, costituisce espressione di discrezionalita' amministrativa, la quale e' ordinariamente di spettanza della pubblica amministrazione e non del potere giudiziario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 82 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e 16 del d.l.lgt. 9 novembre 1945, n. 788, tutte in materia di previdenza sociale; questioni proposte, con l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di Civitavecchia, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 23, 24, comma primo, e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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