Corte costituzionale
Sentenza n. 86/1974
Corte cost., sent. 27 marzo 1974, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 86/1974
- Data di deposito
- 27 marzo 1974
- Data di decisione
- 21 marzo 1974
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:86
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7139
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 596, comma terzo del codice penale in riferimento agli artt. 3, comma primo, 21, comma primo, e 24 della Costituzione: tale questione, infatti e' stata gia' risolta dalla Corte con le pronunce nn.ri 175 e 188/71 e 103/1973.
Massima n. 7140
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 21, comma primo e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 596 comma primo del codice penale. L'art. 596, comma primo cod. pen. non incide ingiustificatamente sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e non nega ne' limita o ostacola l'esercizio del diritto di difesa e di conseguenza non viola il principio di eguaglianza.
Massima n. 7141
La previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata ed illimitata della liberta' di manifestazione del pensiero giacche', anzi, a questa sono posti i limiti derivanti dalla tutela del buon costume e dall'esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti e protetti della Costituzione; tra questi beni non puo' non farsi rientrare anche l'onore della persona, comprensivo del decoro e della reputazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 596, comma terzo, n. 3, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 21, comma primo, e 24 della Costituzione, dal pretore di Stradella con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 596, comma primo, del codice penale, sollevata con la stessa ordinanza dal pretore di Stradella, in riferimento agli stessi artt. 3, comma primo, 21, comma primo, e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DB MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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