Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1974

Corte cost., sent. 27 marzo 1974, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
83/1974
Data di deposito
27 marzo 1974
Data di decisione
21 marzo 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:83

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 3060 del 28 dicembre 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1957
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1953
  • art. 2, comma 2, lett.d), legge n. 327 del 15 luglio 1906

Parametri

Massime

Massima n. 7132

La legge di delegazione 28 dicembre 1952, n. 3060, ed il successivo decreto legislativo delegato 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente l'ordinamento delle professioni di ragioniere e perito commerciale, non sono in contrasto con l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, poiche' non contengono alcuna norma che comporti a carico dello Stato oneri gia' non previsti dalla precedente disciplina della materia o comunque non aventi copertura e riscontro nell'autonomia finanziaria riconosciuta al Collegio professionale dei ragionieri e degli esercenti in economia e commercio.

Massima n. 7133

Il ritardo nella pubblicazione di una legge delegata, quando questa sia stata emanata entro il termine fissato dalla legge di delegazione, non determina l'illegittimita' costituzionale della legge medesima, essendo la pubblicazione semplice condizione d'efficacia e non anche requisito di validita': deve conseguentemente escludersi che il decreto legislativo delegato n. 1068 del 1953 sia costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 73, ultimo comma, della Costituzione, in quanto se e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con oltre tre mesi di ritardo e' stato tuttavia emanato entro il termine (di nove mesi) stabilito nella legge di delegazione.

Massima n. 7134

Il superamento dell'esame pratico ed il periodo di pratica biennale sono imposti indistintamente a tutti coloro che aspirano all'esercizio della professione di ragioniere. Anche se l'assolvimento di tale onere puo' presentare - in fatto - maggiori difficolta' per i soggetti che versino in situazioni che impongano un immediato svolgimento di attivita' retribuite cio' non comporta la violazione dell'art. 3 e dell'art. 4 della Costituzione. Trattasi, infatti, di inconvenienti che non possono essere del tutto eliminati, per l'esigenza di pubblico interesse di subordinare, secondo lo spirito dell'art. 33 della Costituzione, l'ammissione alla professione al preventivo compimento di un periodo di pratica e alla verifica della preparazione tecnica; d'altro canto, la garanzia del diritto al lavoro contenuta nell'art. 4 Cost. non deve essere intesa come un limite che non consenta al legislatore ordinario di imporre, nell'interesse della collettivita', particolari condizioni di accesso alle singole professioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

dell'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e del decreto legislativo delegato 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), in riferimento all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione;

del citato decreto legislativo n. 1068, del 1953, in riferimento all'art. 73, ultimo comma, della Costituzione;

dell'art. 2, secondo comma, lett. d, della legge 15 luglio 1906, n. 327, sull'esercizio della professione di ragioniere, in riferimento agli artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione; questioni sollevate dal pretore di Mondovì con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nelle sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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