Corte costituzionale
Sentenza n. 83/1974
Corte cost., sent. 27 marzo 1974, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 83/1974
- Data di deposito
- 27 marzo 1974
- Data di decisione
- 21 marzo 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:83
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 3060 del 28 dicembre 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1957
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1953
- art. 2, comma 2, lett.d), legge n. 327 del 15 luglio 1906
Parametri
Massime
Massima n. 7132
La legge di delegazione 28 dicembre 1952, n. 3060, ed il successivo decreto legislativo delegato 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente l'ordinamento delle professioni di ragioniere e perito commerciale, non sono in contrasto con l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, poiche' non contengono alcuna norma che comporti a carico dello Stato oneri gia' non previsti dalla precedente disciplina della materia o comunque non aventi copertura e riscontro nell'autonomia finanziaria riconosciuta al Collegio professionale dei ragionieri e degli esercenti in economia e commercio.
Massima n. 7133
Il ritardo nella pubblicazione di una legge delegata, quando questa sia stata emanata entro il termine fissato dalla legge di delegazione, non determina l'illegittimita' costituzionale della legge medesima, essendo la pubblicazione semplice condizione d'efficacia e non anche requisito di validita': deve conseguentemente escludersi che il decreto legislativo delegato n. 1068 del 1953 sia costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 73, ultimo comma, della Costituzione, in quanto se e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con oltre tre mesi di ritardo e' stato tuttavia emanato entro il termine (di nove mesi) stabilito nella legge di delegazione.
Massima n. 7134
Il superamento dell'esame pratico ed il periodo di pratica biennale sono imposti indistintamente a tutti coloro che aspirano all'esercizio della professione di ragioniere. Anche se l'assolvimento di tale onere puo' presentare - in fatto - maggiori difficolta' per i soggetti che versino in situazioni che impongano un immediato svolgimento di attivita' retribuite cio' non comporta la violazione dell'art. 3 e dell'art. 4 della Costituzione. Trattasi, infatti, di inconvenienti che non possono essere del tutto eliminati, per l'esigenza di pubblico interesse di subordinare, secondo lo spirito dell'art. 33 della Costituzione, l'ammissione alla professione al preventivo compimento di un periodo di pratica e alla verifica della preparazione tecnica; d'altro canto, la garanzia del diritto al lavoro contenuta nell'art. 4 Cost. non deve essere intesa come un limite che non consenta al legislatore ordinario di imporre, nell'interesse della collettivita', particolari condizioni di accesso alle singole professioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
dell'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e del decreto legislativo delegato 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), in riferimento all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione;
del citato decreto legislativo n. 1068, del 1953, in riferimento all'art. 73, ultimo comma, della Costituzione;
dell'art. 2, secondo comma, lett. d, della legge 15 luglio 1906, n. 327, sull'esercizio della professione di ragioniere, in riferimento agli artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione; questioni sollevate dal pretore di Mondovì con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nelle sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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