Corte costituzionale
Sentenza n. 77/1974
Corte cost., sent. 20 marzo 1974, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 77/1974
- Data di deposito
- 20 marzo 1974
- Data di decisione
- 7 marzo 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:77
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 7119
L'art. 2113, secondo comma, cod. civ., non concerne l'azione accordata a tutela del diritto alla retribuzione, diritto di credito soggetto, di regola, al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948, n. 4, bensi' l'impugnazione degli atti di disposizione di tale credito, liberamente compiuti dal lavoratore dopo la risoluzione del rapporto d'impiego; atti ovviamente non comparabili, per contenuto e valore, alle semplici dichiarazioni di quietanza. Appare pertanto ingiustificato il richiamo alle norme concernenti la prescrizione dei diritti, per contestare alla stregua del principio di eguaglianza la legittimita' della normativa stabilita dall'art. 2113 del cod. civ., che sancisce la invalidita' nei negozi di disposizione di diritti gia' acquisiti, assoggettando tuttavia la relativa azione di annullamento ad un termine di decadenza.
Massima n. 7120
La garanzia costituzionale del diritto del lavoratore ad una giusta retribuzione, pur implicando la nullita' di ogni rinunzia preventiva alla retribuzione, non comporta tuttavia una assoluta indisponibilita', e come non esclude la prescrittibilita' del diritto, cosi' non impedisce al legislatore di disciplinare le forme e i modi di esercizio del potere di impugnazione degli atti di disposizione eventualmente compiuti dal lavoratore, sotto pena di decadenza. Sono ovvie le esigenze di certezza giuridica che giustificano la comminatoria della decadenza e la connessa statuizione di un limite temporale: ai fini della legittimita' costituzionale importa soltanto che sia effettivamente garantita al lavoratore la concreta possibilita' di ricorso alla tutela giurisdizionale. Ne' un termine di tre mesi sembra cosi' breve da rendere illusoria tale possibilita'.
Massima n. 7121
L'art. 4 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, senza peraltro incidere direttamente sul regolamento normativo dei rapporti di lavoro ne' sul regime delle retribuzioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2113, secondo comma, del codice civile, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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