Corte costituzionale
Sentenza n. 67/1974
Corte cost., sent. 13 marzo 1974, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/1974
- Data di deposito
- 13 marzo 1974
- Data di decisione
- 6 marzo 1974
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 205, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 206, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 209, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 227, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 206, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 208, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 51, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 102, comma 1, Costituzione
- art. 25, comma 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
Massime
Massima n. 7104
Gli artt. 205 e 206, primo comma, D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, che consentono all'esattore di effettuare atti di espropriazione quando e' gia' in corso altra procedura esecutiva innanzi l'autorita' giudiziaria (erroneamente indicati nell'ordinanza del Pretore di Cittadella come artt. da 231 a 242 del citato Testo Unico), non contrastano con gli articoli 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione. Invero secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'esecuzione esattoriale e' regolata secondo un procedimento in cui si manifesta, sia pure piu' energicamente che in altri casi, il principio di esecutorieta' dell'atto amministrativo. La legge speciale, che assicura la sollecita riscossione delle imposte, da' luogo ad un sistema volto a tutelare il preminente interesse, costituzionalmente riconosciuto, di garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (sent. n. 87 del 1962). Tale interesse giustifica quindi la particolare procedura esattoriale, che e' configurata come prevalente, entro certi limiti, non solo nei confronti dell'esecuzione ordinaria, ma anche rispetto a quella concorsuale fallimentare e a quella stabilita a favore degli enti che esercitano il credito fondiario. Pertanto le questioni sopraindicate, gia' dichiarate non fondate con sentenze n. 95 del 1970, 115 del 1967, 138 del 1968 ed 87 del 1962, non sorrette da argomenti nuovi sono manifestamente infondate.
Massima n. 7105
Non contrastano con gli artt. 3 e 24 della Costituzione gli artt. 206, 208, 209 e 227 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui, consentendo all'esattore di agire esecutivamente in pendenza di fallimento del debitore, apprestano strumenti di liquidazione non parificabili a quelli propri della liquidazione fallimentare, ne' consentono al fallimento una immediata tutela contro i pignoramenti esattoriali illegittimi. Invero, riconosciuta la legittimita' del principio secondo cui le normali opposizioni all'esecuzione sono sostituite dalla successiva azione di risarcimento danni (sent. n. 138 del 1968), il differimento nel tempo e' una conseguenza inelluttabile del principio criticato, ma non viola il diritto di azione e di difesa garantiti dall'art. 24 della Costituzione. Il reclamo concesso agli interessati in luogo delle comuni opposizioni mette in moto un procedimento contenzioso amministrativo che lo garantisce adeguatamente e non rappresenta un ingiustificato privilegio dell'esattore. E' altresi' esclusa l'illegittimita' dell'art. 227 citato T.U. sulle imposte dirette. Invero alla vendita a trattativa privata ad opera del sindaco - che quale organo pubblico offre garanzia di imparzialita' - si addiviene solo dopo che siano andati deserti due pubblici incanti i quali sono preceduti da congrue forme pubblicitarie, come risulta dalla facolta' conferita al privato di chiedere al pretore la predisposizione di ulteriori mezzi di pubblicita' commerciale (art. 223 cit. T.U.). Pertanto non puo' dirsi che il sistema impugnato, visto alla luce dei principi che lo informano, dia luogo ad ingiustificati privilegi rispetto alle altre procedure esecutive.
Massima n. 7106
Non e' fondata l'eccezione di difetto di legittimazione del pretore a proporre questioni di legittimita' costituzionale, sotto il profilo che egli interviene nell'esecuzione esattoriale in veste sostanzialmente amministrativa. Questa Corte ha gia' piu' volte affermato la sufficienza che la questione venga sollevata nel corso di un procedimento compiuto sotto la direzione del titolare di funzioni giurisdizionali perche' si realizzi il presupposto processuale richiesto dagli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953 (sent. n. 83 del 1966 concernente un identico caso).
Massima n. 7107
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione attinente l'art. 51 della legge fallimentare, secondo cui non rientrano nel divieto di azioni esecutive individuali in costanza di fallimento le eccezioni gia' previste da altre disposizioni di legge. Invero, ove venisse dichiarata l'illegittimita' del citato art. 51, sarebbero travolti casi di deroga non deducibili nella specie, come espressamente riconosce lo stesso giudice a quo. Ne' si giustificherebbe un esame parziale della norma, posto che l'eccezione al divieto d'azione individuale e' stabilita dall'art. 206, primo comma, del citato T.U. n. 645 del 1958, norma parimenti impugnata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), sollevata dal giudice delegato presso il tribunale di Marsala con l'ordinanza di cui in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 205 e 206, primo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico sulle imposte dirette), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate del pretore di Cittadella e del giudice delegato del tribunale di Marsala;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 206, 208, 209 e 227 del citato d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con ordinanza del tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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