Corte costituzionale

Sentenza n. 259/1974

Corte cost., sent. 12 novembre 1974, n. 259

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
259/1974
Data di deposito
12 novembre 1974
Data di decisione
7 novembre 1974
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:259

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 20 del 25 gennaio 1962
  • legge n. 20 del 25 gennaio 1962

Parametri

Massime

Massima n. 7481

Procedere al sorteggio dei 16 giudici aggregati per integrare la composizione della Corte costituzionale ai fini della decisione - a norma degli artt. 11 e 21 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 - di un conflitto di giurisdizione-competenza tra la Commissione parlamentare per i giudizi di accusa e l'autorita' giudiziaria significa ed implica logicamente fare applicazione della norma dell'art. 11, secondo comma, prescrivente che la risoluzione del conflitto stesso debba essere adottata dalla Corte nella speciale composizione integrata: chiara risulta, percio', in questa fase del procedimento la rilevanza di una questione di legittimita' costituzionale che investa la norma anzidetta.

Massima n. 7482

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, cui aderisce la generalita' della dottrina, la Corte costituzionale puo' e deve sollevare, per deciderle con gli effetti previsti dall'art. 136 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale che siano rilevanti per la definizione dei giudizi davanti ad essa pendenti.

Massima n. 7483

Deve ritenersi inammissibile, in sede di giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, una nuova questione di legittimita' costituzionale relativa allo stesso articolo ma concernente altra norma della quale non deve in tal giudizio comunque farsi applicazione: e cio' a prescindere da ogni considerazione sul grado che occupano nel sistema delle fonti le disposizioni invocate come parametro della questione.

Massima n. 7484

Se e' vero che l'esercizio della competenza spettante alla Corte costituzionale di giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni o tra Regioni nonche' sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri e' materia suscettibile di essere disciplinata con legge ordinaria, con una riserva di legge costituzionale risultando stabilita per i soli giudizi di legittimita' costituzionale delle leggi (art. 137 primo e secondo comma Cost.), e' pur vero tuttavia che nessuna legge su questo come su qualsiasi altro argomento puo' contraddire a norme di grado costituzionale, ogni qual volta gli oggetti rispettivamente regolati vengano comunque ad interferire.

Massima n. 7485

L'art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20 contrasta con il combinato disposto degli artt. 134 e 135, primo ed ultimo comma Cost. , poiche' sottrae un gruppo di conflitti tra poteri dello Stato all'unico giudice che abbia, in forza dell'art. 134, competenza a deciderne e che si identifica nella Corte costituzionale, cosi' come definita e determinata nella sua struttura ordinaria dal primo comma dell'art. 135, mentre e' soltanto nei giudizi di accusa che l'ultimo comma dello stesso art. 135 prescrive che intervengano i giudici aggregati: nel chiaro intento, conforme anche alla tradizione storica, di dare ingresso nell'accertamento delle responsabilita' a valutazioni di ordine politico, che integrino quelle strettamente giuridiche; e la ragion d'essere di un siffatto contemperamento dell'interesse di giustizia con l'interesse politico e' logicamente circoscritta all'ipotesi che si tratti di giudicare nel merito delle accuse, presupponendosi percio' che un'accusa sia stata realmente promossa. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, nella parte in cui dispone che la decisione sui conflitti tra Commissione inquirente per i procedimenti di accusa o Parlamento in seduta comune e autorita' giudiziaria debba farsi dalla Corte nella composizione integrata di cui all'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione.

Massima n. 7486

E' evidente, cosi' sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, che i conflitti di cui agli artt. 11, primo comma, 13, secondo comma, 14, secondo comma, nonche' per relationem 16, ultimo comma, della legge n. 20 del 1962 presentano la duplice caratteristica di essere, ad un tempo, veri e propri conflitti diretti (e non conflitti risolventisi in questioni di giurisdizione e competenza, interne al singolo giudizio) ed insorti tra organi appartenenti a due diversi poteri dello Stato. Nei richiamati conflitti, previsti dalla legge n. 20, e' evidente che tra la Commissione inquirente, istituita nell'ambito del Parlamento, da un lato, ed una autorita' giudiziaria ordinaria o militare dall'altro, si controverte sui limiti delle rispettive sfere di attribuzione alla stregua delle norme costituzionali che riservano al Parlamento il promuovimento dell'accusa contro il Capo dello Stato o i Ministri per reati presidenziali o ministeriali (artt. 90 e 96 Cost., art. 12 legge costituzionale n. 1 del 1953), cosi' derogando, ratione materiae e ratione personarum, ai principi degli artt. 102 e 112 della Costituzione.

Massima n. 7487

La disciplina dei conflitti tra autorita' giudiziaria e organi parlamentari dei procedimenti di accusa, contenuta nella legge n. 20 del 1962, pur divergendo in molte parti da quella dettata dalla legge n. 87 del 1953 per i (restanti) conflitti di attribuzione, finisce tuttavia per assimilare i primi a questi ultimi, sia quando legittima a denunciarli direttamente alla Corte la sola autorita' giudiziaria, vale a dire uno tra gli organi confliggenti e non anche le parti private che possono avervi interesse, sia quando, nello stesso secondo comma dell'art. 11, prescrive che la Corte debba deciderli "sentito un rappresentante della Commissione inquirente".

Massima n. 7488

La legge n. 20 del 1962 poteva bensi' diversificare, sotto particolari aspetti, la regolamentazione dei conflitti tra organi parlamentari e autorita' giudiziaria specie quanto alla legittimita' a sollevarli ed a stare in giudizio davanti a questa Corte, in considerazione della loro connessione con almeno un procedimento penale in corso, anche al fine di contemperare le esigenze di certezza delle competenze con quelle di celerita' e speditezza della procedura, ma non poteva per la generale subordinazione delle leggi ordinarie alla normativa di grado costituzionale, demandarne la decisione alla Corte in una composizione diversa da quella in cui essa e' costituzionalmente chiamata a giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato in genere, e senza che, a questi effetti, risultino previste o consentite in sede costituzionale, nell'ambito dei conflitti medesimi, distinzioni di sorta a seconda delle peculiari caratteristiche di taluni tra essi o della natura degli organi in contrasto.

Massima n. 7489

Una volta riconosciuto che i conflitti regolati dalla legge n. 20 del 1962 rientrano nel piu' ampio genere dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato previsti dall'art. 134 Cost. , deve conseguenzialmente concludersi che parti sostanziali ne sono i poteri tra i quali e' insorta la controversia sui limiti delle rispettive attribuzioni.

Massima n. 7490

Una volta riconosciuto che i conflitti regolati dalla legge n. 20 del 1962 rientrano nel piu' ampio genere dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato previsti nell'art. 134 Cost. , deve conseguenzialmente concludersi che - fermo restando che in assenza di specificazioni nella normativa di grado costituzionale tale legge poteva validamente disporre quanto agli organi legittimati a sollevare il conflitto ed a partecipare al relativo procedimento davanti alla Corte costituzionale - ammettere uno solo degli organi confliggenti ad interloquire nel giudizio sulla competenza significa violare il principio del contraddittorio, e percio' anche l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nel quale e' ricompreso. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962 n. 20, nella parte in cui prescrive che tale decisione debba avvenire "sentito un rappresentante della Commissione inquirente" e non anche l'autorita' giudiziaria.

Massima n. 7491

La parita' processuale delle parti nell'esercizio del diritto di difesa deve essere adeguatamente garantita lungo l'intero corso del processo e non puo' esaurirsi, per l'una tra esse, nel solo potere di prenderne l'iniziativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, nella parte in cui dispone che la decisione sui conflitti tra Commissione inquirente per i procedimenti di accusa o Parlamento in seduta comune e autorità giudiziaria debba farsi dalla Corte nella composizione integrata di cui all'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione; b) dello stessso art. 11, secondo comma, nella parte in cui prescrive che tale decisione debba avvenire "sentito un rappresentante della Commissione inquirente", e non anche l'autorità giudiziaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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