Corte costituzionale
Sentenza n. 225/1974
Corte cost., sent. 10 luglio 1974, n. 225
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 225/1974
- Data di deposito
- 10 luglio 1974
- Data di decisione
- 9 luglio 1974
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:225
Norme oggetto del giudizio
- art. 166, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
- art. 1, regio decreto n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 183, regio decreto n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 168, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
- art. 1, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
- art. 195, regio decreto n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 178, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
- art. 251, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
- art. 3, legge n. 196 del 14 marzo 1952
Parametri
Massime
Massima n. 7409
La riserva allo Stato dei servizi di televisione circolare a mezzo di onde radio elettriche, e il conseguente divieto di impiantare ed esercitare servizi del genere senza la prescritta concessione non sono, in via di principio, incompatibili con gli artt. 21, 33, 41 e 43 Cost. attesoche': a) esiste una attuale limitatezza dei canali utilizzabili, talche' la televisione si caratterizza indubbiamente come una attivita' predestinata, in regime di libera iniziativa, quanto meno all'oligopolio di fatto; b) i servizi televisivi si collocano, pertanto, tra le categorie di imprese che si riferiscono a situazioni di monopolio, nel senso di cui all'art. 43 Cost.; c) ricorrono altresi' gli altri due requisiti voluti da detto articolo, e cioe' l'attivita' di preminente interesse generale e le ragioni di utilita' generale, idonee a giustificare l'avocazione in esclusiva dei servizi allo Stato; d) data la limitatezza di fatto della possibilita' di utilizzazione del mezzo televisivo, lo Stato monopolista si trova istituzionalmente nelle condizioni di obiettivita' ed imparzialita' piu' favorevoli per superare le difficolta' frapposte dalla naturale limitatezza del mezzo alla realizzazione del precetto dell'art. 21 Cost., volto ad assicurare a tutti la possibilita' di diffondere il pensiero con qualsiasi mezzo. Cfr.: sent. n. 59 del 1960.
Massima n. 7410
Se la ratio della disposizione dell'art. 43 Cost. risiede nella previsione che quando non esiste, o addirittura non e' possibile, la libera concorrenza, il monopolio statale (o degli altri soggetti tassativamente indicati) meglio garantisce l'interesse della collettivita' (ed al monopolio di fatto va equiparato l'oligopolio, identificandosi sostanzialmente le due situazioni rispetto ai servizi radiotelevisivi, poiche' la disponibilita' in poche mani di uno strumento di comunicazione di massa non presenterebbe rischi minori di quelli insiti in un monopolio in senso stretto), cio' vale a maggior ragione quando, come nel caso di servizi radiotelevisivi, si tratti di attivita' che, ben al di la' della sua rilevanza economica, tocca molto da vicino fondamentali aspetti della vita democratica. Pertanto, la riserva allo Stato dell'attivita' di radiotelediffusione circolare risulta rispondente alla ratio del precetto costituzionale, stante la limitazione delle bande di trasmissione disponibili che integra quella situazione di monopolio richiesta dalla norma, e considerato inoltre che la radiotelediffusione costituisce un servizio pubblico essenziale caratterizzato da preminente interesse generale, in quanto adempie a fondamentali compiti di informazione, concorre alla formazione culturale del paese, diffonde programmi che in vario modo incidono sulla pubblica opinione, per cui e' necessario che essa non divenga strumento di parte, il che puo' essere impedito solo dall'avocazione allo Stato.
Massima n. 7411
La limitazione delle bande di trasmissione comporta che la liberalizzazione dei servizi radiotelevisivi si tradurrebbe in una effettiva riserva a pochi con violazione del principio di eguaglianza, nell'esercizio di un fondamentale diritto di liberta'. Sicche' in definitiva il monopolio pubblico, in materia, deve essere considerato come necessario strumento di allargamento dell'area di effettiva manifestazione della pluralita' delle voci presenti nella nostra societa'. Esso pertanto non e', in via di principio, incompatibile con l'art. 21 Cost. , a parte il rilievo che il diritto di tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero non puo' significare che tutti debbano avere, in fatto, la materiale disponibilita' di tutti i possibili mezzi di diffusione. Cfr.: sent. n. 105 del 1972.
Massima n. 7412
Posto che il monopolio radiotelevisivo statale trova il suo presupposto giustificativo nel numero limitato delle bande di trasmissione assegnate all'Italia, ne consegue che esso non puo' abbracciare anche attivita', come quelle inerenti ai ripetitori di stazioni trasmittenti estere, che non operano sulle bande anzidette. L'impianto e l'esercizio di siffatti ripetitori debbono pertanto essere sottoposti ad una disciplina legislativa articolata in considerazione della tutela di pubblici interessi, la quale peraltro puo' realizzarsi con un regime di autorizzazione ma non esige certo l'esclusione del diritto del singolo.
Massima n. 7413
La riserva allo Stato del mezzo radiotelevisivo e' legittima solo se assicuri che il suo esercizio sia preordinato ai due fondamentali obiettivi: a) della realizzazione di trasmissioni che rispondano alle esigenze di offrire al pubblico una gamma di servizi caratterizzata da obiettivita' e completezza d'informazione, da ampia apertura a tutte le correnti culturali, da imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella societa': b) di favorire e rendere effettivo il diritto di accesso nella misura massima consentita dai mezzi tecnici. Mancando invece una disciplina legislativa che imponga queste due linee direttive e predisponga gli strumenti all'uopo adeguati, il mezzo radiotelevisivo, riservato allo Stato, rischia di essere un poderoso strumento a servizio di parte e di tendere a fini e risultati opposti a quelli voluti dalla Costituzione. Il monopolio radiotelevisivo quindi, legittimo in linea di principio, non lo e' in concreto, non essendo disciplinato, nella legislazione vigente, in modo da soddisfare tali imprescindibili esigenze. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi, nei sensi di cui in motivazione e nella parte relativa ai servizi di radiotelevisione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche, - perche' in contrasto con gli artt. 21, 41 e 43 Cost. - gli artt. 1, 166, 168 n. 5, 178 (in parte modificato dalla legge 14 marzo 1952, n. 196), e 251 del r. d. 27 febbraio 1936, n. 645 e gli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
Massima n. 7414
L'atto avente natura regolamentare sfugge al sindacato di costituzionalita', onde l'inammissibilita' della questione che lo concerne. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 21, 41 e 43 Cost. - dell'art. 9 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214 (Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori), e del d.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180 (Approvazione ed esecutorieta' delle convenzioni per la concessione alla RAI del servizio di radioaudizioni e televisione circolare e del servizio di telediffusione sul filo).
Massima n. 7415
L'art. 3 della legge 14 marzo 1952, n. 196, in quanto si limita a disporre l'obbligo di preventiva denuncia della detenzione di apparecchi radiotrasmittenti, non viola in alcun modo gli artt. 21, 41 e 43 della Costituzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale che concerne detta disposizione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 166, 168, n. 5, 178 (così come sostituito dall'art. 1, n. 2, della legge 14 marzo 1952, n. 196) e 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), e degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telocomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214 (Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori), e del d.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180 (Approvazione ed esecutorietà della convenzione per la concessione alla RAI del servizio di radioaudizioni e televisione circolare e del servizio di telediffusione su filo), sollevata in riferimento agli artt. 21, 41 e 43 della Costituzione;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 marzo 1952, n. 196, sollevata in riferimento agli artt. 21, 41 e 43 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 9 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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