Corte costituzionale
Sentenza n. 21/1974
Corte cost., sent. 30 gennaio 1974, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/1974
- Data di deposito
- 30 gennaio 1974
- Data di decisione
- 24 gennaio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, legge n. 1041 del 22 ottobre 1954
- art. 253, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7023
E' infondata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 27, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' degli artt. 253 c.p.p. e 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sul mandato di cattura obbligatorio. Con sent. n. 64 del 1970 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 c.p.p., solo nella parte in cui esclude l'obbligo della motivazione in ordine ai sufficienti indizi di colpevolezza, ma si e' mantenuto fermo, in riferimento agli artt. 13 e 27 Cost., l'istituto della carcerazione preventiva obbligatoria. Va ora precisato, in ordine agli artt. 3 e 25 Cost., che la pericolosita' - presunta nella sua discrezionalita' dal legislatore - e' da mettere in relazione con l'accertamento concreto, adeguatamente motivato dei sufficienti indizi di colpevolezza, e sta alla base della cattura obbligatoria in modo del tutto autonomo rispetto alla pericolosita' delle misure di sicurezza, che intervengono successivamente all'espiazione della pena ovvero quando il fatto non e' punibile. Essendo, poi, la finalita' della cattura obbligatoria plurima, non e' violato l'art. 104 della Costituzione, per la pretesa sottrazione al giudice dell'apprezzamento sull'esigenza di evitare l'inquinamento delle prove. Ne', infine, l'art. 25 della legge n. 1041 del 1954 viola gli artt. 13 e 27, secondo comma, della Costituzione: la critica della legge, che riserva eguale trattamento a fattispecie assai diverse, va vagliata in altra sede e non puo' essere censurata dalla Corte se non quando la sperequazione assume dimensioni tali da non avere una pur minima giustificazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sia dell'art. 253 del codice di procedura penale, sia dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti), sollevate dal giudice istruttore del tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 25, terzo comma, 27, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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