Corte costituzionale

Sentenza n. 21/1974

Corte cost., sent. 30 gennaio 1974, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
21/1974
Data di deposito
30 gennaio 1974
Data di decisione
24 gennaio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:21

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, legge n. 1041 del 22 ottobre 1954
  • art. 253, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 7023

E' infondata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 27, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' degli artt. 253 c.p.p. e 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sul mandato di cattura obbligatorio. Con sent. n. 64 del 1970 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 c.p.p., solo nella parte in cui esclude l'obbligo della motivazione in ordine ai sufficienti indizi di colpevolezza, ma si e' mantenuto fermo, in riferimento agli artt. 13 e 27 Cost., l'istituto della carcerazione preventiva obbligatoria. Va ora precisato, in ordine agli artt. 3 e 25 Cost., che la pericolosita' - presunta nella sua discrezionalita' dal legislatore - e' da mettere in relazione con l'accertamento concreto, adeguatamente motivato dei sufficienti indizi di colpevolezza, e sta alla base della cattura obbligatoria in modo del tutto autonomo rispetto alla pericolosita' delle misure di sicurezza, che intervengono successivamente all'espiazione della pena ovvero quando il fatto non e' punibile. Essendo, poi, la finalita' della cattura obbligatoria plurima, non e' violato l'art. 104 della Costituzione, per la pretesa sottrazione al giudice dell'apprezzamento sull'esigenza di evitare l'inquinamento delle prove. Ne', infine, l'art. 25 della legge n. 1041 del 1954 viola gli artt. 13 e 27, secondo comma, della Costituzione: la critica della legge, che riserva eguale trattamento a fattispecie assai diverse, va vagliata in altra sede e non puo' essere censurata dalla Corte se non quando la sperequazione assume dimensioni tali da non avere una pur minima giustificazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sia dell'art. 253 del codice di procedura penale, sia dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti), sollevate dal giudice istruttore del tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 25, terzo comma, 27, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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