Corte costituzionale
Sentenza n. 206/1974
Corte cost., sent. 4 luglio 1974, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 206/1974
- Data di deposito
- 4 luglio 1974
- Data di decisione
- 27 giugno 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:206
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 140, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 142, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 143, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 7375
L'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), non puo' considerarsi una norma speciale, derogante - quanto all'individuazione dei soggetti esposti al rischio delle malattie professionali - al principio generale del cosiddetto rischio ambientale, desumibile dall'art. 1, quarto, quinto e sesto comma, per cui la tutela assicurativa in materia infortunistica e' estesa a tutti i lavoratori esposti al rischio di determinate lavorazioni - comprese tra le "attivita' protette" a' sensi dell'art. 1 - pur senza essere specificatamente e direttamente applicati ad esse. Anche per le malattie professionali il riferimento all'esercizio di speciali lavorazioni deve essere inteso nel senso lato, dovendosi ritenere addette all'esercizio stesso, in conformita' al disposto dell'art. 1, anche le persone comunque occupate in attivita' complementari o sussidiarie, nel quadro globale delle prestazioni lavorative organizzate dell'impresa nel medesimo ambiente. Onde va riconosciuta in via generale la tutela assicurativa anche ai lavoratori direttamente esposti al rischio delle lavorazioni elencate in tabella, pur senza esservi specificatamente addetti, cosicche' appare infondata al riguardo ogni questione di a.c. per contrasto con il principio di eguaglianza.
Massima n. 7376
Il sistema vigente e' caratterizzato dall'assicurazione contro le malattie professionali prevista in esclusiva correlazione con determinate lavorazioni ritenute morbigene, tassativamente elencate nelle tabelle, per le quali sussista la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a norma dell'art. 1 del testo unico. Per le malattie professionali il sistema della tabella o lista con specificazione, a carattere tassativo, delle malattie protette mediante elenchi annessi al provvedimento normativo, sistema adottato anche da molte altre legislazioni, giova ad eliminare le ovvie difficolta' che presenterebbe per il legislatore il formulare una definizione esauriente della malattia professionale, idonea a consentire, nelle singole fattispecie concrete, il sicuro accertamento dell'origine professionale dei piu' diversi stati morbosi, con esclusione di eventuali cause estranee alle pregresse attivita' di lavoro. Inoltre l'adozione del sistema tabellare, con l'elencazione tassativa delle malattie professionali tipiche e delle correlative lavorazioni morbigene, comporta per i lavoratori il fondamentale vantaggio della presunzione legale circa l'eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene. Si deve pertanto riconoscere che il sistema tabellare costituisce - in linea di massima - una effettiva garanzia per i lavoratori interessati alla copertura del rischio delle malattie professionali, onde e' da escludere un contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione. Tanto piu' che il sistema tabellare e' suscettibile di perfezionamento mediante la modificazione o integrazione delle voci di tabella, secondo la procedura prevista dallo stesso art. 3 del testo unico, la quale consente anche ai lavoratori di far sentire le proprie istanze di migliore tutela assicurativa mediante l'intervento delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Peraltro una piu' piena soddisfazione della garanzia costituzionale richiede l'intervento del legislatore, potendo non essere sufficienti sporadici interventi integrativi delle tabelle, i quali, per giunta, difficilmente potrebbero assicurare la copertura del rischio proprio nei confronti dei lavoratori colpiti dalle malattie che venissero successivamente riconosciute come professionali. Onde va segnalata al Governo e al Parlamento l'opportunita' ed urgenza di una soluzione legislativa mista, comprendente sia le tabelle delle tecnopatie protette con l'attuale regime positivo, sia anche la possibilita', riconosciuta a tutti i lavoratori, di provare l'eziologia professionale di una malattia non compresa nelle tabelle, e di ottenere conseguentemente le prestazioni di legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4, voce n. 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata con le ordinanze dei tribunali di Genova, Terni e Torino indicate in epigrafe, in riferimento agli artt.3, 35, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, in relazione alla tabella allegato 4, voce n. 38, e degli artt. 140, 142, 143, in relazione alla tabella allegato 8, nonché dell'intero capo VIII dello stesso d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevate con le ordinanze dei tribunali di Padova e Bolzano indicate in epigrafe, in riferimento agli articoli 3, 4 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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