Corte costituzionale

Sentenza n. 131/1974

Corte cost., sent. 15 maggio 1974, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
131/1974
Data di deposito
15 maggio 1974
Data di decisione
3 maggio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:131

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969
  • art. 42, ultimo co., legge n. 132 del 12 febbraio 1968
  • art. 104, decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969
  • art. 128, decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969

Parametri

Massime

Massima n. 7236

La materia dei titoli di studio necessari per l'accesso alle varie carriere del personale amministrativo dei nuovi enti ospedalieri risulta regolata per intero, anche quanto al loro assetto definitivo, dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, che, con riferimento al solo personale della carriera esecutiva, si limita peraltro a rinviare ai singoli regolamenti degli enti medesimi (artt. 109 e 124): e dunque, poiche' la legge di delegazione 12 febbraio 1968, n. 132, non si occupa espressamente dell'argomento ne' contiene in proposito disposizioni aventi piu' limitato riguardo a speciali regimi da adottare in sede di piena attuazione del nuovo ordinamento ospedaliero, la particolare disciplina dettata, in linea transitoria, dal decreto presidenziale, derogando al requisito del titolo di studio per il personale della carriera esecutiva, non puo' dirsi contrastare con la legge medesima e, quindi, con l'art. 76 della Costituzione.

Massima n. 7237

L'art. 42, ultimo comma, della legge di delegazione 12 febbraio 1968, n. 132, prescrivendo il riconoscimento "in ogni caso" delle "posizioni giuridiche ed economiche" del personale gia' in servizio, non comprende fra queste, le mere aspettative dei pubblici dipendenti, come le piu' o meno fondate speranze che gli stessi, in base ai precedenti ordinamenti, fossero autorizzati a nutrire quanto ai futuri sviluppi delle rispettive carriere, come risulta fra l'altro confermato anche dalla circostanza che, quando, nella piu' recente legislazione, si e' voluto assicurare agli impiegati anche il mantenimento delle semplici possibilita' di carriera ad essi derivanti dalle norme anteriori, lo si e' detto espressamente adoperando locuzioni dalle quali risulta senza possibilita' di dubbio trattarsi di un piu' rispetto alle posizioni qualificanti ormai il loro stato giuridico ed economico (cfr. l'art. 16, lett. i) della legge 18 maggio 1968, n. 249, contenuta la delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775).

Massima n. 7238

La deroga al requisito del titolo di studio disposta dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, in favore del solo personale della carriera esecutiva non contrasta con il principio di eguaglianza, stante la radicale diversita' di mansioni tra detto personale e quello delle altre carriere, e segnatamente della carriera direttiva. Ne' argomenti in contrario senso sono desumibili dalla disposizione dell'art. 126 dello stesso decreto, che ammette i sanitari di ruolo o dichiarati idonei a partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso ospedali di categoria pari od inferiore, prescindendo dal requisito della speciale idoneita' nazionale o regionale prescritta di norma, dall'art. 43 della legge di delegazione 12 febbraio 1968, n. 132, per l'accesso a detti concorsi: sia perche' l'analogia fra titoli di studio (che e' titolo, per dir cosi', ulteriore ed aggiuntivo) e' alquanto remota, sia perche' la disposizione ora menzionata e' rivolta ad attuare un semplice principio direttivo, contenuto nel medesimo art. 43 e che non trova riscontro in alcun'altra disposizione di quella legge.

Massima n. 7239

Il D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, stabilendo che in sede di prima attuazione del nuovo ordinamento ospedaliero i posti di ruolo disponibili nelle varie carriere amministrative (ad eccezione di quella direttiva) siano assegnati attraverso concorsi interni, non tanto ha inteso dare attuazione a principi della legge di delegazione 12 febbraio 1968, n. 132, cui fosse vincolato a conformarsi, quanto semplicemente si e' avvalso di una facolta' discrezionale, nel quadro dei principi generali sul pubblico impiego richiamati dall'art. 42, n. 2, della legge stessa ed in armonia con criteri abitualmente seguiti nella prassi legislativa ed amministrativa nei casi di trasferimento di personale ad enti di nuova creazione o di riordinamento dell'assetto organizzativo di enti gia' operanti.

Massima n. 7240

Il D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, stabilendo che in sede di prima attuazione del nuovo ordinamento ospedaliero i posti di ruolo disponibili nelle varie carriere amministrative (ad eccezione di quella direttiva) siano assegnati attraverso concorsi interni, non contrasta con il principio di eguaglianza sia perche' la qualita' delle attribuzioni esplicate dai funzionari della carriera direttiva impone che la selezione ne avvenga nei modi piu' rigorosi, nel preminente interesse dell'amministrazione, sia perche', allorche', come nel caso degli enti ospedalieri, i posti direttivi da coprire sono, per la struttura stessa degli enti, in numero estremamente limitato (quando pure non si riducano ad uno solo) ed altrettanto e corrispondentemente limitato e' il numero dei possibili aspiranti (fino a ridursi a quel solo funzionario che gia' ne esercita, a titolo di incarico, le funzioni) un concorso interno finirebbe per non assolvere piu' alle note esigenze di scelta e di valutazione comparativa entro un'ampia cerchia di candidati, che stanno alla base dell'istituto del pubblico concorso.

Massima n. 7241

Il combinato disposto degli artt. 104 e 128 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, tenendo fermi in sede di prima attuazione dell'ordinamento degli enti ospedalieri per la carriera direttiva il requisito del titolo di studio e la prescrizione del pubblico concorso, non contrasta con l'art. 97 della Costituzione, ma tende, anzi, nella formazione dei ruoli organici secondo le varie necessita' del servizio, a dare soddisfazione all'esigenza del buon andamento dell'amministrazione.

Massima n. 7242

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 4 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 104 e 128 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 104 e 128 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (sullo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri), sollevata in riferimento agli artt. 76, 3, 97 e 4 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI

- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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