Corte costituzionale
Sentenza n. 12/1974
Corte cost., sent. 23 gennaio 1974, n. 12
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 12/1974
- Data di deposito
- 23 gennaio 1974
- Data di decisione
- 11 gennaio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:12
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, regio decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933
- art. 25, codice di procedura civile
- art. 6, regio decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933
Parametri
Massime
Massima n. 7000
Va dichiarata la infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, essendosi limitato il giudice a quo a ripetere gli argomenti gia' puntualmente disattesi in ogni loro aspetto. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - dell'art. 25 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 6 ed 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, riguardante il foro della Pubblica Amministrazione, regolato in modo da appagare la duplice esigenza di concentrare sia gli uffici dell'Avvocatura sia, conseguentemente, la trattazione delle cause cui partecipa lo Stato in un numero ristretto di sedi, conseguendo cosi' economia di esercizio a vantaggio della collettivita' e consentendo specializzazione dei giudici nella trattazione di tali controversie). Cfr.: sent. nn. 118 del 1964 e nonche' 119 del 1963 e 4 del 1964.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del codice di procedura civile (foro della pubblica Amministrazione) in relazione agli artt. 6 ed 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. delle leggi sulla rappresentanza in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello stato), questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con ordinanza 14 ottobre 1971 del pretore di Ferrara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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