Corte costituzionale
Sentenza n. 73/1973
Corte cost., sent. 6 giugno 1973, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/1973
- Data di deposito
- 6 giugno 1973
- Data di decisione
- 30 maggio 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:73
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 6689
Le norme sul regolamento preventivo di giurisdizione (artt. 41 e 367 c.p.c.) non si pongono in contrasto con l'art. 113 della Costituzione. Infatti, al legislatore ordinario e' consentito di regolare i modi della tutela giurisdizionale e, in attuazione di cotesto principio, di individuare l'organo giurisdizionale competente in ordine al quale e' ben possibile che la questione sia discussa. Peraltro, in pendenza del giudizio davanti alla Corte di Cassazione e pur dopo l'emissione dell'ordinanza non impugnabile di sospensione del giudizio di merito, il giudice di primo grado e' legittimato, a sensi dell'art. 48 c.p.c., ad autorizzare il compimento degli atti ritenuti urgenti che non siano comunque connessi con la pronuncia sulla giurisdizione.
Massima n. 6690
Posto che l'art. 113 della Costituzione consente al legislatore ordinario di regolare i modi della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica Amministrazione ed essendo la relativa garanzia costituzionale strettamente connessa a quella della difesa in giudizio, se la disciplina legislativa del regolamento preventivo di giurisdizione (artt. 41 e 367 c.p.c.) integra un modo, costituzionalmente legittimo, della detta tutela, il rispetto della garanzia della difesa in giudizio va ricercato nell'ambito di quella normativa. (Nella specie la Corte si e' pronunciata per la legittimita' costituzionale del regolamento preventivo di giurisdizione anche sotto il profilo del rispetto dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione).
Massima n. 6691
Non e' fondata (ved. precedenti massime 73/73, a e b) in riferimento agli artt. 113 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 41 e 367 del codice di procedura civile, sia per quanto concerne la disciplina del regolamento preventivo di giurisdizione nel suo complesso, sia per quanto attiene all'obbligo di sospendere il processo di merito nel corso del quale l'istanza di regolamento sia stata proposta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 41 e 367 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 113 e 24 della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze