Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1973

Corte cost., sent. 6 giugno 1973, n. 72

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
72/1973
Data di deposito
6 giugno 1973
Data di decisione
30 maggio 1973
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:72

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, lett.b, legge n. 339 del 2 aprile 1958
  • art. 17, lett.a, legge n. 339 del 2 aprile 1958
  • art. 14, legge n. 339 del 2 aprile 1958

Parametri

Massime

Massima n. 6685

Nel rapporto di lavoro domestico il corrispettivo in danaro non e' sempre l'unica componente della prestazione alla quale il datore di lavoro e' tenuto nei confronti del lavoratore poiche' a volte le parti concordano nel volere che anche il vitto e l'alloggio siano dovuti a compenso del lavoro prestato e con carattere di continuita'; in tali casi, ovviamente, non puo' essere disconosciuta la natura retributiva del vitto e dell'alloggio, rappresentando essi parte del corrispettivo convenuto e dovuto per il lavoro prestato. Del loro equivalente deve quindi tenersi necessariamente conto ai fini della determinazione della misura complessiva della retribuzione.

Massima n. 6686

Ai fini del calcolo dell'indennita' di anzianita' o di dimissioni del lavoratore domestico non puo' prescindersi dalla concreta valutazione del vitto e dell'alloggio poiche' questi, quando siano convenzionalmente dovuti, concorrono a formare la retribuzione del lavoratore.

Massima n. 6687

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto col principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., l'art. 17, lett. a e b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 "per la tutela del rapporto di lavoro domestico" nella parte in cui commisura l'indennita' di anzianita' - da corrispondere in caso di licenziamento o di dimissioni del personale impiegatizio e dei prestatori d'opera manuale - alla sola retribuzione in denaro e non anche all'equivalente del vitto e dell'alloggio quando queste prestazioni siano convenzionalmente dovute. La limitazione prevista dall'art. 17 non appare fondata su alcuna razionale giustificazione e da' luogo ad una disparita' di trattamento rispetto agli altri lavoratori subordinati poiche' per il computo dell'indennita' di preavviso e di anzianita' a questi spettante, l'art. 2121, ultimo comma, del codice civile, espressamente include nel calcolo della retribuzione "l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro". Lo stesso art. 17 della legge n. 339 del 1958, non armonizza ed e', anzi, in contrasto con le altre disposizioni dello stesso testo legislativo giacche' la valutazione del vitto e dell'alloggio, esclusa nel computo dell'indennita' di anzianita', e', per contro, riconosciuta in tema di trattamento economico per le ferie (art. 10), per il congedo matrimoniale (art. 15) e per il caso di licenziamento senza preavviso (art. 16, terzo comma).

Massima n. 6688

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge 2 aprile 1958, n. 339 "per la tutela del rapporto di lavoro domestico" in riferimento agli artt. 36 e 24 Cost.. Tale articolo demanda alle Commissioni provinciali per il lavoro domestico il compito di determinare le tariffe convenzionali del vitto e dell'alloggio mediante deliberazioni rese esecutive con decreto prefettizio avverso il quale e' ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale che decide sentita la Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico. Nel procedimento di formazione delle tariffe risulta assicurata la partecipazione dei lavoratori poiche' i loro rappresentanti, designati dalle associazioni sindacali di categoria, sono presenti - in qualita' di componenti ed in numero uguale a quello assegnato ai rappresentanti dei datori di lavoro - sia nella Commissione centrale (art. 11) che nelle Commissioni provinciali (art. 12). Viene cosi' protetta nella fase amministrativa la posizione dei lavoratori ai quali non e', inoltre, preclusa, in base ai principi generali, la tutela giurisdizionale prevista dall'ordinamento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, lettere a e b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 per la tutela del rapporto di lavoro domestico" nella parte in cui l'indennità di anzianità, da corrispondere in caso di licenziamento o di dimissioni del personale impiegatizio e dei prestatori d'opera manuali, viene commisurata alla sola retribuzione in denaro e non anche all'equivalente del vitto e dell'alloggio quando queste prestazioni siano convenzionalmente dovute;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della sopra citata legge 2 aprile 1958, n. 339, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza 28 marzo 1970, indicata in epigrafe, del pretore di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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