Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1973

Corte cost., sent. 30 aprile 1973, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
47/1973
Data di deposito
30 aprile 1973
Data di decisione
16 aprile 1973
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
VERZI'
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:47

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972
  • n.26 della, tariffa, decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972
  • nota del ministro delle finanze del 13 settembre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 6633

Qualora il preteso superamento da parte del legislatore delegato dei limiti della delega rappresenti solo il modo in cui si sarebbe avuta la violazione delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 76, 117, 118 e 119, non ricorrono le condizioni per l'instaurazione del giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Massima n. 6634

Pur dovendosi ritenere che, a sensi dell'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in relazione all'art. 6 n. 3 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, il ricorso per l'impugnativa in via principale di una legge deve contenere le indicazioni prescritte dal primo comma dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, con la indicazione dei motivi di denuncia, va considerato che nel procedimento costituzionale quando nelle dette norme si parla del motivo ci si intende riferire alla questione e che c'e' novita' qualora sia denunciata una norma di legge, gia' oggetto o meno di altra rituale denuncia, per contrasto con una disposizione costituzionale distinta o diversa da quella gia' indicata a raffronto.

Massima n. 6635

Le norme relative al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni statali in materia di caccia, non hanno attribuito alla Regione Toscana le tasse e sopratasse sulle concessioni governative per le licenze di porto d'armi per uso di caccia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso del 7 dicembre 1972 dalla Regione Toscana nei confronti dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (disciplina delle tasse sulle concessioni governative), in relazione al n. 26 dell'annessa tariffa, e delle norme ad esso collegate e dipendenti, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Toscana con lo stesso ricorso, nei confronti delle dette norme, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

3) dichiara che spettano allo Stato le tasse e sopratasse sulle licenze di porto d'armi per uso di caccia di cui alla nota del Ministro per le finanze dei 13-18 settembre 1972, prot. n. 13/1989/72.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze