Corte costituzionale
Sentenza n. 47/1973
Corte cost., sent. 30 aprile 1973, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/1973
- Data di deposito
- 30 aprile 1973
- Data di decisione
- 16 aprile 1973
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- VERZI'
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972
- n.26 della, tariffa, decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972
- nota del ministro delle finanze del 13 settembre 1972
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 6, n.3, regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907
- art. 22, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 23, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, legge n. 281 del 16 maggio 1970
- art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
- art. 1, lett.o, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
Massime
Massima n. 6633
Qualora il preteso superamento da parte del legislatore delegato dei limiti della delega rappresenti solo il modo in cui si sarebbe avuta la violazione delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 76, 117, 118 e 119, non ricorrono le condizioni per l'instaurazione del giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Massima n. 6634
Pur dovendosi ritenere che, a sensi dell'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in relazione all'art. 6 n. 3 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, il ricorso per l'impugnativa in via principale di una legge deve contenere le indicazioni prescritte dal primo comma dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, con la indicazione dei motivi di denuncia, va considerato che nel procedimento costituzionale quando nelle dette norme si parla del motivo ci si intende riferire alla questione e che c'e' novita' qualora sia denunciata una norma di legge, gia' oggetto o meno di altra rituale denuncia, per contrasto con una disposizione costituzionale distinta o diversa da quella gia' indicata a raffronto.
Massima n. 6635
Le norme relative al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni statali in materia di caccia, non hanno attribuito alla Regione Toscana le tasse e sopratasse sulle concessioni governative per le licenze di porto d'armi per uso di caccia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso del 7 dicembre 1972 dalla Regione Toscana nei confronti dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (disciplina delle tasse sulle concessioni governative), in relazione al n. 26 dell'annessa tariffa, e delle norme ad esso collegate e dipendenti, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Toscana con lo stesso ricorso, nei confronti delle dette norme, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;
3) dichiara che spettano allo Stato le tasse e sopratasse sulle licenze di porto d'armi per uso di caccia di cui alla nota del Ministro per le finanze dei 13-18 settembre 1972, prot. n. 13/1989/72.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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