Corte costituzionale
Sentenza n. 4/1973
Corte cost., sent. 1° febbraio 1973, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/1973
- Data di deposito
- 1° febbraio 1973
- Data di decisione
- 25 gennaio 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 207, comma 2, lett.a), decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 207, comma 2, lett.a, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 6542
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 207, secondo comma, lett. a del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, non e' fondata, cosi' come proposta, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 113 della Costituzione. Ed invero, detta norma del T.U., disponendo che l'opposizione (ex art. 619 c.p.c.) non puo' essere proposta quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, non contrasta con l'art. 3 Cost. perche' la particolare disciplina del procedimento di esecuzione fiscale e' giustificata da ragioni di interesse generale e dalla finalita' di assicurare la riscossione delle imposte e di evitare possibili fraudolente collusioni. Ond'e' che non puo' dirsi ingiustificato od irrazionale il diverso trattamento fatto per la opposizione di terzo al pignoramento di mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, e seconda che trattasi di procedimento esattoriale o procedimento comune.
Massima n. 6543
Non contrasta, l'art. 207, secondo comma, lett. a del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, con l'art. 42 della Costituzione, perche' non sopprime il diritto di proprieta', ma impone soltanto al terzo acquirente di beni mobili in asta esattoriale, l'onere di rimuoverli dalla abitazione di chi ne e' stato espropriato, se vuole evitare il rischio dell'assoggettamento all'esecuzione (v. anche sentenza n. 4 del 1960).
Massima n. 6544
Ne' sono violati gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto la tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi, sia pure contro gli atti della pubblica amministrazione, non puo' superare i limiti posti dalla norma di diritto sostanziale (quale l'art. 207 secondo comma, lettera a del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) a tutela di altri diritti od interessi giudicati degni di protezione giuridica (sent. n. 42 e 93 del 1964 e n. 129 del 1968).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo comma, lett. a, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 113 della Costituzione dall'ordinanza del pretore di Ferrara del 7 luglio 1970.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI -GIULIO
GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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