Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1973

Corte cost., sent. 27 febbraio 1973, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/1973
Data di deposito
27 febbraio 1973
Data di decisione
14 febbraio 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:17

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6572

L'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, cod. pen. non contrasta con l'art. 102 della Costituzione, poiche' la valutazione, rimessa al Ministro per la giustizia, in ordine alla concessione o meno dell'autorizzazione a procedere, e' tipicamente una valutazione di politica opportunita', che non puo' pertanto confondersi con l'accertamento dei fatti e l'applicazione ad essi delle norme di legge, caratterizzanti la funzione giurisdizionale: della quale l'autorizzazione condiziona - dall'esterno - il valido esercizio, che rimane - ove quella sia stata data - interamente riservato alla autorita' giudiziaria.

Massima n. 6573

L'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, cod. ,pen., non contrasta con l'art. 113 della Costituzione, poiche' questa disposizione, statuendo che "contro gli atti della pubblica amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi" e che questa tutela "non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione, o per determinate categorie di atti", presuppone logicamente che gli atti medesimi, per la loro natura o il loro oggetto, trovino di fronte a se' situazioni soggettive di diritto o di interesse legittimo: il che non si verifica nella specie, non potendosi configurare un diritto, od anche solo un interesse giuridicamente protetto, di chi sia indiziato di un reato ad essere, o non essere, sottoposto a procedimento penale.

Massima n. 6574

La situazione conseguente al diniego di autorizzazione a procedere e' diversa da quella dell'amnistia, che ebbe a formare oggetto della sentenza di questa Corte n. 175 del 1971, poiche' l'amnistia incide, prima ancora che sul processo, sulla punibilita' del fatto, mentre l'autorizzazione a procedere si configura come un presupposto, la mancanza del quale impedisce che l'azione possa validamente essere iniziata o proseguire, togliendo efficacia agli atti processuali eventualmente posti in essere medio tempore e preclude percio' in modo assoluto al giudice qualsiasi indagine e pronuncia di merito. - S. n. 175/1971.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dalle ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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