Corte costituzionale
Sentenza n. 167/1973
Corte cost., sent. 28 novembre 1973, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 167/1973
- Data di deposito
- 28 novembre 1973
- Data di decisione
- 22 novembre 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:167
Norme oggetto del giudizio
- art. 612, comma 3, codice di procedura penale 1930
- art. 274, codice di procedura penale 1930
- art. 189, comma 1, n.3, codice penale
- art. 188, comma 1, codice penale
- art. 188, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 6904
Gli artt. 188, primo comma, 189, n. 3 c.p. e 274, 612, terzo comma, c.p.p., secondo cui il condannato detenuto e' obbligato a rimborsare all'erario le spese di mantenimento in carcere, non contrastano con il principio della capacita' contributiva e con la funzione emendatrice della pena (artt. 53, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione), ne' con il principio di eguaglianza in relazione al diverso regime proprio degli internati per misure di sicurezza detentive, tenuti al rimborso nel solo caso che lavorino durante l'internamento. Invero, costituendo l'obbligo suddetto un effetto risarcitorio civile del reato, esso non costituisce una sanzione accessoria della pena, di cui debba seguire la sorte, bensi' un effetto dell'illecito che e' sufficiente a farne gravare il costo a carico dell'autore (sent. n. 30 del 1964 e 135 del 1972). - V. anche sent. nn. 85/1969 e 23/1968.
Massima n. 6905
L'art. 188 cod. pen., nella parte in cui pone l'obbligo del rimborso delle spese di mantenimento anche a carico del condannato povero non ammesso al lavoro, non contrasta con il principio della giusta retribuzione, garantito dall'art. 36 della Costituzione, giacche' la norma denunciata e' comunque estranea alla determinazione dell'ammontare della retribuzione del lavoro carcerario, sancendo soltanto l'obbligo di rimborso delle spese di mantenimento. Neppure e' violato il principio costituzionale d'uguaglianza, poiche' l'art. 188 del codice penale non concerne ne' consente la pretesa equiparazione tra detenuti ammessi e non ammessi al lavoro, che anzi gli artt. 22 e seguenti dello stesso codice sanciscono l'obbligo del lavoro per tutti i detenuti in espiazione di pena. - cfr. sent. n. 40/1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 188, primo comma, 189, primo comma, n. 3, del codice penale, 274, 612, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 36, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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