Corte costituzionale

Sentenza n. 167/1973

Corte cost., sent. 28 novembre 1973, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
167/1973
Data di deposito
28 novembre 1973
Data di decisione
22 novembre 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:167

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6904

Gli artt. 188, primo comma, 189, n. 3 c.p. e 274, 612, terzo comma, c.p.p., secondo cui il condannato detenuto e' obbligato a rimborsare all'erario le spese di mantenimento in carcere, non contrastano con il principio della capacita' contributiva e con la funzione emendatrice della pena (artt. 53, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione), ne' con il principio di eguaglianza in relazione al diverso regime proprio degli internati per misure di sicurezza detentive, tenuti al rimborso nel solo caso che lavorino durante l'internamento. Invero, costituendo l'obbligo suddetto un effetto risarcitorio civile del reato, esso non costituisce una sanzione accessoria della pena, di cui debba seguire la sorte, bensi' un effetto dell'illecito che e' sufficiente a farne gravare il costo a carico dell'autore (sent. n. 30 del 1964 e 135 del 1972). - V. anche sent. nn. 85/1969 e 23/1968.

Massima n. 6905

L'art. 188 cod. pen., nella parte in cui pone l'obbligo del rimborso delle spese di mantenimento anche a carico del condannato povero non ammesso al lavoro, non contrasta con il principio della giusta retribuzione, garantito dall'art. 36 della Costituzione, giacche' la norma denunciata e' comunque estranea alla determinazione dell'ammontare della retribuzione del lavoro carcerario, sancendo soltanto l'obbligo di rimborso delle spese di mantenimento. Neppure e' violato il principio costituzionale d'uguaglianza, poiche' l'art. 188 del codice penale non concerne ne' consente la pretesa equiparazione tra detenuti ammessi e non ammessi al lavoro, che anzi gli artt. 22 e seguenti dello stesso codice sanciscono l'obbligo del lavoro per tutti i detenuti in espiazione di pena. - cfr. sent. n. 40/1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 188, primo comma, 189, primo comma, n. 3, del codice penale, 274, 612, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 36, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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