Corte costituzionale
Sentenza n. 15/1973
Corte cost., sent. 27 febbraio 1973, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/1973
- Data di deposito
- 27 febbraio 1973
- Data di decisione
- 14 febbraio 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 655, codice penale
- art. 654, codice penale
- art. 5, legge n. 645 del 20 giugno 1952
Parametri
- art. 17, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 21, Costituzione
- disposizioni transitorie e finali, XII, Costituzione
Massime
Massima n. 6563
Per l'applicabilita' degli artt. 654 e 655 del codice penale, che rispettivamente puniscono le "grida e manifestazioni sediziose" e le "radunate sediziose", e' necessario che ricorrano contemporaneamente due essenziali requisiti: una condotta, la cui obbiettiva sediziosita' va di volta in volta accertata in relazione a circostanze di modo, di tempo e di luogo, tenendo soprattutto conto del suo specifico contenuto, e la pericolosita' di tale condotta per l'ordine pubblico. - cfr. S. n. 120/1957.
Massima n. 6564
Il termine "sedizione", adoperato negli artt. 654 e 655 del codice penale e che il legislatore non ha inteso definire, ha pur sempre un suo tradizionale e generale significato giacche' atteggiamento sedizioso penalmente rilevante e' soltanto quello che implica ribellione, ostilita', eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l'ordine pubblico. - cfr. S. n. 120/1957.
Massima n. 6565
Il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, proclamato dall'art. 17 della Costituzione, ha portata ed efficacia fondamentali: esso, tuttavia, al pari di ogni altro diritto di liberta', implica la posizione di limiti e condizioni che lo disciplinano onde evitare che il suo esercizio possa avvenire in modo socialmente dannoso e pericoloso.
Massima n. 6566
Gli artt. 654 e 655 del codice penale, che puniscono le "grida e manifestazioni sediziose" e le "radunate sediziose" e l'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che punisce le "manifestazioni fasciste", in quanto dirette ad assicurare e garantire beni che sono patrimonio dell'intera collettivita' quali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, non sono in contrasto ma, anzi, si armonizzano perfettamente col diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi proclamato dall'art. 17 della Costituzione.
Massima n. 6567
Il diritto dei cittadini di esprimere liberamente il proprio pensiero, enunciato dall'art. 21 della Costituzione, incontra un limite non solo nella tutela del buon costume, ma anche nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti dell'ordine pubblico. Poiche' l'ordine pubblico e' bene inerente al vigente sistema costituzionale e poiche' il suo mantenimento rappresenta una finalita' immanente dello stesso sistema e' da escludere che siano in contrasto con l'art. 21 della Costituzione le contravvenzioni previste dagli artt. 654 e 655 del codice penale che reprimono grida, gesti e riunioni obbiettivamente sediziosi che siano concretamente idonei a scuotere e porre in pericolo l'ordine pubblico.
Massima n. 6568
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 654 e 655 del codice penale, che reprimono grida e le manifestazioni sediziose e le radunate sediziose, in riferimento all'art. 25 della Costituzione poiche' la notizia di sedizione penalmente rilevante consente di escludere che le norme indicate prevedano fattispecie penali generiche e imprecise e che sussista pertanto violazione del principio costituzionale di legalita'.
Massima n. 6569
L'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che punisce le "manifestazioni fasciste", e' contenuto in una legge che reca il titolo "norme di attuazione della XII disp. trans. e finale (comma primo) della Costituzione" disposizione con la quale il Costituente enuncio' il divieto di ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Ora poiche' nell'esame del testo di una norma non ci si deve limitare a coglierne un significato puramente letterale, ma occorre risalire alla ratio che l'ha ispirata, e' evidente che le manifestazioni fasciste che l'art. 5 della legge n. 645 del 1952 intende vietare e punire sono unicamente quelle che, in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e ambiente in cui si svolgono e per le loro obbiettive caratteristiche, siano comunque idonee a far sorgere la situazione di pericolo di ricostituzione del partito fascista. Cosi' coerentemente interpretato il disposto dell'art. 5 trova giusta collocazione nel complesso normativo dettato dal legislatore per attuare il divieto posto dalla XII disposizione transitoria e non e' in contrasto con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione. - v. S. n. 74/1958.
Massima n. 6570
Non e' dato istituire alcun raffronto tra l'art. 5 della legge 20 giugno 1952 n. 645 che punisce le "manifestazioni fasciste" e gli artt. 17 e 21 della Costituzione, che enunciano i diritti dei cittadini di riunirsi pacificamente e di esprimere liberamente il proprio pensiero, giacche' non puo' sostenersi l'illegittimita' costituzionale di una norma che - in attuazione del disposto della XII disposizione transitoria della Costituzione, la quale vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista ed in vista della realizzazione di siffatto determinato scopo - pone dei limiti all'esercizio dei diritti di liberta' enunciati dai suddetti precetti costituzionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 654 e 655 del codice penale e dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, contenente "norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione", sollevate, in riferimento agli artt. 17, 21, 25, comma secondo, e XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe del pretore di Recanati e del tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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