Corte costituzionale
Sentenza n. 143/1973
Corte cost., sent. 18 luglio 1973, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 143/1973
- Data di deposito
- 18 luglio 1973
- Data di decisione
- 28 giugno 1973
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, regio decreto legge n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 38, regio decreto legge n. 12 del 30 gennaio 1941
- legge n. 392 del 24 maggio 1951
- art. 34, regio decreto legge n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 39, regio decreto legge n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 4, regio decreto legge n. 12 del 30 gennaio 1941
Parametri
Massime
Massima n. 6861
Il R.D.L. 30 gennaio 1941, n. 12 ed, in particolare, gli artt. 31, 34, 38 e 39 (che qualificano come "in sottordine" i magistrati di pretura rispetto al titolare dell'ufficio) devono essere interpretati nello spirito della successiva normativa (l. 24 maggio 1951, n. 392) che distingue i magistrati solo "per funzioni", principio precisato anche dalla sentenza n. 80 del 1970. Dette norme, pertanto, non sono in contrasto con la Costituzione nel prescrivere che la I Sezione di una pretura con piu' magistrati e' presieduta dal titolare della stessa Pretura o da chi lo sostituisce, che le altre sezioni sono, di regola, presiedute dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano o dallo stesso titolare e che ad essi e' demandato il potere di distribuire il lavoro e di sorvegliare ed organizzare in generale i servizi. E cio' in quanto esse indicano obiettivamente a quali magistrati spettino le funzioni e i poteri necessari per il funzionamento della pretura, dovendosi escludere, peraltro, qualunque rapporto di subordinazione o di dipendenza gerarchica degli altri magistrati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e qualunque interferenza nell'attivita' giudiziaria svolta dagli stessi. Alla luce di tale interpretazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo, in riferimento agli artt. 25, 101 e 107 Cost., deve ritenersi non fondata. - S. n. 168/1963.
Massima n. 6862
L'incidenza, nelle preture con piu' sezioni o piu' magistrati, sull'attivita' di questi ultimi, (abilitati ad operare solo per i processi a ciascuno di essi assegnati) della norma (art. 38 Ord. giud.), che prevede che il "titolare distribuisce il lavoro fra le sezioni", non comporta violazione del principio di eguaglianza, in quanto il legislatore ha dovuto disciplinare in modo diseguale situazioni obiettivamente diseguali, allo scopo di regolamentare una situazione imprescindibile ed al fine di rendere possibile l'espletamento della funzione giudiziaria con finalita' costituzionalmente valide. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma sollevata, per pretesa violazione dell'art. 3 in relazione all'art. 107 della Costituzione, in base all'assunto che per effetto di essa magistrati aventi lo stesso status sarebbero o no titolari dell'azione penale, e quindi soggetti soltanto alla legge o invece anche al potere del dirigente, a seconda che esercitino le loro funzioni in preture con unico titolare o in preture con piu' magistrati.
Massima n. 6863
Nel concetto di "direzione" dell'ufficio rientra indubbiamente il potere del pretore dirigente di predisporre una razionale organizzazione che puo' prevedere una ripartizione preventiva del lavoro consistente anche nell'attribuire lo svolgimento di determinati atti ad uno o ad altro magistrato dello stesso ufficio, purche' cio' sia rivolto al solo fine di una piu' efficiente e razionale distribuzione del lavoro giudiziario. Non e' quindi di per se' illegittimo il potere del dirigente di disporre la revoca di una gia' disposta assegnazione di un determinato procedimento giudiziario in presenza di imprescindibili obiettive esigenze. A garanzia dell'indipendenza del giudicante, e' tuttavia necessario che a questi venga riconosciuto il diritto, quando sia stato spogliato della cognizione di un determinato affare giudiziario, di chiedere al dirigente la motivazione scritta dell'adottato provvedimento, ponendolo cosi' in grado di tutelare il rispetto dovuto alla posizione assicuratagli dalla Costituzione ed eventualmente di chiedere l'intervento del C.S.M. Nella parte in cui non assicura tale garanzia, l'art. 38 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 101, secondo comma, Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente alla parte in cui non prevede che, nel caso di revoca del provvedimento di assegnazione di attività giudiziarie, il magistrato interessato possa chiedere che il dirigente indichi per iscritto i motivi del relativo atto;
dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107 della Costituzione, degli artt. 4, 31, 34, 39 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'art. 38 dello stesso r.d. nella parte in cui dispone l'attribuzione al magistrato dirigente la pretura delle funzioni di dirigere l'ufficio e di distribuire il lavoro fra le varie sezioni.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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