Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1973

Corte cost., sent. 18 luglio 1973, n. 143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
143/1973
Data di deposito
18 luglio 1973
Data di decisione
28 giugno 1973
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:143

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, regio decreto legge n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 38, regio decreto legge n. 12 del 30 gennaio 1941
  • legge n. 392 del 24 maggio 1951
  • art. 34, regio decreto legge n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 39, regio decreto legge n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 4, regio decreto legge n. 12 del 30 gennaio 1941

Parametri

Massime

Massima n. 6861

Il R.D.L. 30 gennaio 1941, n. 12 ed, in particolare, gli artt. 31, 34, 38 e 39 (che qualificano come "in sottordine" i magistrati di pretura rispetto al titolare dell'ufficio) devono essere interpretati nello spirito della successiva normativa (l. 24 maggio 1951, n. 392) che distingue i magistrati solo "per funzioni", principio precisato anche dalla sentenza n. 80 del 1970. Dette norme, pertanto, non sono in contrasto con la Costituzione nel prescrivere che la I Sezione di una pretura con piu' magistrati e' presieduta dal titolare della stessa Pretura o da chi lo sostituisce, che le altre sezioni sono, di regola, presiedute dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano o dallo stesso titolare e che ad essi e' demandato il potere di distribuire il lavoro e di sorvegliare ed organizzare in generale i servizi. E cio' in quanto esse indicano obiettivamente a quali magistrati spettino le funzioni e i poteri necessari per il funzionamento della pretura, dovendosi escludere, peraltro, qualunque rapporto di subordinazione o di dipendenza gerarchica degli altri magistrati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e qualunque interferenza nell'attivita' giudiziaria svolta dagli stessi. Alla luce di tale interpretazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo, in riferimento agli artt. 25, 101 e 107 Cost., deve ritenersi non fondata. - S. n. 168/1963.

Massima n. 6862

L'incidenza, nelle preture con piu' sezioni o piu' magistrati, sull'attivita' di questi ultimi, (abilitati ad operare solo per i processi a ciascuno di essi assegnati) della norma (art. 38 Ord. giud.), che prevede che il "titolare distribuisce il lavoro fra le sezioni", non comporta violazione del principio di eguaglianza, in quanto il legislatore ha dovuto disciplinare in modo diseguale situazioni obiettivamente diseguali, allo scopo di regolamentare una situazione imprescindibile ed al fine di rendere possibile l'espletamento della funzione giudiziaria con finalita' costituzionalmente valide. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma sollevata, per pretesa violazione dell'art. 3 in relazione all'art. 107 della Costituzione, in base all'assunto che per effetto di essa magistrati aventi lo stesso status sarebbero o no titolari dell'azione penale, e quindi soggetti soltanto alla legge o invece anche al potere del dirigente, a seconda che esercitino le loro funzioni in preture con unico titolare o in preture con piu' magistrati.

Massima n. 6863

Nel concetto di "direzione" dell'ufficio rientra indubbiamente il potere del pretore dirigente di predisporre una razionale organizzazione che puo' prevedere una ripartizione preventiva del lavoro consistente anche nell'attribuire lo svolgimento di determinati atti ad uno o ad altro magistrato dello stesso ufficio, purche' cio' sia rivolto al solo fine di una piu' efficiente e razionale distribuzione del lavoro giudiziario. Non e' quindi di per se' illegittimo il potere del dirigente di disporre la revoca di una gia' disposta assegnazione di un determinato procedimento giudiziario in presenza di imprescindibili obiettive esigenze. A garanzia dell'indipendenza del giudicante, e' tuttavia necessario che a questi venga riconosciuto il diritto, quando sia stato spogliato della cognizione di un determinato affare giudiziario, di chiedere al dirigente la motivazione scritta dell'adottato provvedimento, ponendolo cosi' in grado di tutelare il rispetto dovuto alla posizione assicuratagli dalla Costituzione ed eventualmente di chiedere l'intervento del C.S.M. Nella parte in cui non assicura tale garanzia, l'art. 38 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 101, secondo comma, Cost..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente alla parte in cui non prevede che, nel caso di revoca del provvedimento di assegnazione di attività giudiziarie, il magistrato interessato possa chiedere che il dirigente indichi per iscritto i motivi del relativo atto;

dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107 della Costituzione, degli artt. 4, 31, 34, 39 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'art. 38 dello stesso r.d. nella parte in cui dispone l'attribuzione al magistrato dirigente la pretura delle funzioni di dirigere l'ufficio e di distribuire il lavoro fra le varie sezioni.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze