Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1973

Corte cost., sent. 16 luglio 1973, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
128/1973
Data di deposito
16 luglio 1973
Data di decisione
28 giugno 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:128

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
  • art. 6, lett.b, legge n. 238 del 18 marzo 1968
  • art. 13, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 6, lett.a, legge n. 238 del 18 marzo 1968
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
  • art. 9, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 11, legge n. 153 del 30 aprile 1969

Parametri

Massime

Massima n. 6814

Non e' fondata, in relazione agli artt. 3, 35. 36 e 38 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. a e b, della legge 18 marzo 1968, n. 238, 1 e 5 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, 9, 11 e 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui le relative norme escludono dal beneficio della cosiddetta pensione retributiva i lavoratori pensionati anteriormente al primo maggio 1968. La diversita' obiettiva di trattamento sussistente tra coloro che abbiano conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia in data anteriore al primo maggio 1968 e coloro che lo abbiano coseguito successivamente, infatti, trova il suo fondamento in una scelta di politica legislativa diretta a realizzare con gradualita' il passaggio, nel sistema pensionistico di vecchiaia, dal criterio contributivo a quello retributivo: e' evidente, al riguardo, che l'attuazione di cotesto disegno non puo' essere compiuta ne' uno actu ne' in un solo momento, richiedendosi, invece, una pluralita' di atti ed una successione di tempi, la cui necessita' tecnica giustifica, e rende quindi ragionevole, la rilevata diversita' di disciplina.

Massima n. 6815

L'art. 38, comma secondo, della Costituzione, si presenta quale disposizione speciale il cui esame assorbe quello dei profili sia dell'art. 35 sia dell'art. 36.

Massima n. 6816

L'adeguatezza alle esigenze di vita dei lavoratori dei mezzi ad essi spettanti non e' ne' assoluta ne' esclusiva di prestazioni aventi un dato ammontare o determinate con un dato criterio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, lettere a e b, della legge 18 marzo 1968, n. 238 (nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima), 1 e 5 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) e 9, 11 e 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione dal tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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