Corte costituzionale
Sentenza n. 128/1973
Corte cost., sent. 16 luglio 1973, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 128/1973
- Data di deposito
- 16 luglio 1973
- Data di decisione
- 28 giugno 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:128
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
- art. 6, lett.b, legge n. 238 del 18 marzo 1968
- art. 13, legge n. 153 del 30 aprile 1969
- art. 6, lett.a, legge n. 238 del 18 marzo 1968
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
- art. 9, legge n. 153 del 30 aprile 1969
- art. 11, legge n. 153 del 30 aprile 1969
Parametri
Massime
Massima n. 6814
Non e' fondata, in relazione agli artt. 3, 35. 36 e 38 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. a e b, della legge 18 marzo 1968, n. 238, 1 e 5 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, 9, 11 e 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui le relative norme escludono dal beneficio della cosiddetta pensione retributiva i lavoratori pensionati anteriormente al primo maggio 1968. La diversita' obiettiva di trattamento sussistente tra coloro che abbiano conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia in data anteriore al primo maggio 1968 e coloro che lo abbiano coseguito successivamente, infatti, trova il suo fondamento in una scelta di politica legislativa diretta a realizzare con gradualita' il passaggio, nel sistema pensionistico di vecchiaia, dal criterio contributivo a quello retributivo: e' evidente, al riguardo, che l'attuazione di cotesto disegno non puo' essere compiuta ne' uno actu ne' in un solo momento, richiedendosi, invece, una pluralita' di atti ed una successione di tempi, la cui necessita' tecnica giustifica, e rende quindi ragionevole, la rilevata diversita' di disciplina.
Massima n. 6815
L'art. 38, comma secondo, della Costituzione, si presenta quale disposizione speciale il cui esame assorbe quello dei profili sia dell'art. 35 sia dell'art. 36.
Massima n. 6816
L'adeguatezza alle esigenze di vita dei lavoratori dei mezzi ad essi spettanti non e' ne' assoluta ne' esclusiva di prestazioni aventi un dato ammontare o determinate con un dato criterio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, lettere a e b, della legge 18 marzo 1968, n. 238 (nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima), 1 e 5 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) e 9, 11 e 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione dal tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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